IperTesto Unico IperTesto Unico
11/02/2024

IRPEF e addizionali

Susanna Granello

La disciplina dell'I.R.Pe.F. era inizialmente contenuta nel d.P.R. n. 597/73, le cui norme sono state raccolte e coordinate nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, entrato in vigore dal 01.01.1988. Anche il testo unico ha subito diverse modificazioni ed integrazioni, la più innovativa è il d.lgs. 02.09.1997, n. 314. Annualmente è poi modificato dalle leggi finanziarie/di stabilità che si sono susseguite sino ad oggi.

Il nostro sistema tributario è caratterizzato principalmente dal prelievo delle imposte alla fonte da parte del sostituto d'imposta. Per sostituto d'imposta deve intendersi, a norma dell'art. 64 del d.P.R. 600/73, il soggetto obbligato ad effettuare la ritenuta fiscale, in quanto erogatore di reddito.

Nel caso di compensi pagati dalla scuola, sostituto d'imposta è colui che ha la rappresentanza della scuola stessa, cioè il dirigente scolastico. I soggetti erogatori di redditi, nella quasi totalità, sono perciò chiamati a trattenere a titolo di anticipazione le quote d'imposta all'atto del pagamento degli emolumenti sui quali l'imposta grava, per poi versarla all'Erario. A tal fine è indispensabile individuare i redditi su cui calcolare l'imposta.

Il d.lgs. 314/1997 stabilisce la nozione di reddito di lavoro dipendente, con lo scopo di far rientrare nella specifica categoria reddituale ogni somma o valore percepito dal lavoratore, a prescindere dall'esistenza o meno di un rapporto di causa tra l'effettivo lavoro prestato e quanto percepito. La nozione di reddito di lavoro dipendente, inteso come reddito che deriva da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alla dipendenza e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio (sia ai fini fiscali che retributivi) è esteso alle pensioni di ogni genere, agli assegni ad esse equiparate e alle somme indicate nell'art. 429, ultimo comma, del codice di procedura civile.

Si segna

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.