Mense scolastiche e autorefezione individuale
Sergio Auriemma
La materia della fruizione gratuita, da parte dei docenti, della mensa attivata dai Comuni in favore degli alunni nelle scuole dell'obbligo, dopo tormentate vicende ed incertezze interpretative, trovò una regolamentazione provvisoria nell'art. 14 del decreto-legge n. 382/1992 e nel decreto interministeriale 14.01.1993, successivamente confermata dall'art. 17 del d.l. n 8/1993, convertito da legge n. 68/1993, nonché nelle disposizioni applicative dettate dal d.i. 18.11.1993, trasmesso con circolare n. 327/1993.
Con nota prot. 1621/1994 il Ministero informò che le disposizioni avevano esaurito la loro giuridica validità il 31.12.1994. Stante la cessazione degli effetti, in allegato al ccnl del 4.8.1995 fu inserita una dichiarazione congiunta nella quale le parti contraenti, riconoscendo il principio della gratuità dei pasti per il personale docente in servizio durante la mensa, sollecitavano il Governo ad adottare iniziative per rendere effettivo l'esercizio del diritto a decorrere dall'anno 1995.
Una decretazione d'urgenza, iniziata dal d.l. n. 514/1995, più volte reiterata e poi decaduta per mancata conversione (da ultimo art. 8 del d.l. n. 492/1996), ha in prosieguo statuì la copertura in sanatoria degli oneri sostenuti dagli Enti locali ed autorizzò la fornitura del servizio fino al 31.12.1996. Gli effetti giuridici provvisoriamente prodottisi sino al 1996 furono poi fatti salvi dall'art. 1, comma 169, della legge n. 662/1996.
Per il 1997 e successivi fu preannunciata una nuova e stabile regolamentazione per la copertura finanziaria degli oneri degli Enti locali o, comunque, tale da far rientrare la questione nell'ambito del trattamento contrattuale del comparto scuola. In materia furono emanati i dd.ii. 4.1.1996 (trasmesso con c.m. n. 130/1996) e 16.05.1996 (trasmesso con c.m. 507/1996). L'art. 3 della legge n. 4/1999, con notevole ritardo e nel contesto di norme riferite a materia del tutto diversa, provvide a dare copertura finanz
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