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27/07/2022

Organi collegiali

Sergio Auriemma

Profili storici

Il processo di trasformazione del Sistema dell'istruzione, avviato negli anni 90 e tuttora in corso, avrebbe dovuto investire anche gli organi collegiali territoriali del comparto scuola, secondo quanto previsto dall'art. 21, comma 15, della legge delega n. 59/1997.

I criteri direttivi di delega miravano ad orientare l'emanazione di una regolazione attuativa capace di favorire l'armonizzazione dei nuovi organi con l'assetto organizzativo dell'amministrazione centrale e periferica (inizialmente ridefinita dal DPR n. 347/2000) e con le nuove funzioni affidate alle istituzioni scolastiche, nonché a realizzare una razionalizzazione, ad eliminare duplicazioni organizzative e funzionali ed a valorizzare un collegamento interattivo efficiente con le comunità locali, ferma restando la difesa del principio della libertà d'insegnamento.

La delega, sul punto, è stata attuata tramite il d.lgs. n. 233/1999, che ha previsto l'istituzione di nuovi organi a livello centrale, regionale e locale.

Con la messa a regime della riforma autonomistica, a livello centrale avrebbe dovuto operare il Consiglio superiore della Pubblica Istruzione , a livello regionale i Consigli regionali dell'istruzione , a livello locale i Consigli scolastici locali .

 

I tre organi erano stati previsti in corrispondenza dei tre livelli territoriali nei quali, secondo lo schema di cui al d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, è strutturata l'amministrazione scolastica: Ministero - uffici scolastici regionali - articolazioni territoriali di livello provinciale.

Il Consiglio superiore della pubblica istruzione doveva essere "organo di garanzia dell'unitarietà del sistema nazionale dell'istruzione e di supporto tecnico scientifico" , in ordine alle materie di competenza del Ministero, con il compito di formulare proposte ed esprimere pareri sulle politiche del personale de

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