Ora lezione (riduzione)
Sergio Auriemma
Una circolare ministeriale (la n. 243/1979) aveva previsto la facoltà, per le scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica, di ridurre la durata della singola ora di lezione fino al limite minimo di cinquanta minuti, al fine di favorire la soluzione di difficoltà organizzative connesse con il funzionamento orario del servizio scolastico (pendolarismo degli alunni e orario servizi di trasporto pubblico, doppi turni, ecc.).
La circolare, richiamato il carattere eccezionale della determinazione, poneva talune limitazioni inderogabili, rimettendo comunque la decisione finale alla responsabilità dei capi di istituto - sentiti i collegi dei docenti e i consigli di istituto - e dei provveditori agli studi.
Le disposizioni iniziali furono successivamente confermate tramite le circolari 3.07.1980, n. 192, 16.09.1987, n. 281 e 2.12.1994, n. 346, escludendosi l' obbligo di recuperare le frazioni orarie da parte dei docenti.
Circa quest'ultimo aspetto (obbligo del recupero delle frazioni orarie da parte del personale docente), in epoca più recente sono entrati in vigore:
- l'art. 41, comma 4, del c.c.n.l. 4.8.1995 che, nel caso di sperimentazioni comportanti la riduzione della durata dell'unità oraria di lezione, ha ribadito il dovere per i docenti di completare l'orario d'obbligo (cfr. art. 41, commi 1 e 3) con attività connesse alla sperimentazione o con altre modalità previste dallo stesso progetto di sperimentazione;
- l'art. 1, comma 78, della legge n. 662/1996, che ha imposto ai dirigenti scolastici di ricorrere alle supplenze brevi e saltuarie solo "...dopo aver provveduto, eventualmente utilizzando spazi di flessibilità dell'organizzazione dell'orario didattico, alla sostituzione del personale assente con docenti già in servizio nella medesima istituzione scolastica" ;
Il surriferito quadro normativo, per come testualmente formulato, faceva ritenere sussistente l'obbligo di recupe
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