Scuole paritarie e non paritarie
Sergio Auriemma
L'articolo 33, comma 4, della Costituzione affida alla legge ordinaria il compito di fissare i diritti e gli obblighi cui sono tenute le scuole non statali , affinché possa essere assicurato ai loro alunni un "trattamento scolastico equipollente" (quindi: paritario ) a quello degli alunni delle scuole statali.
La questione applicativa dei principi costituzionali, dal punto di vista strettamente giuridico, non si presta ad una lettura interpretativa che possa considerarsi agevole, univoca e condivisa: basti pensare alla locuzione "senza oneri per lo Stato" (v. art. 33, comma 3, della Costituzione), la quale implica che il riconoscimento della libertà di istituire scuole private non debba comportare un dovere di assicurare sostegno economico e finanziario da parte dello Stato.
La norma costituzionale assicura, piuttosto, quella che la dottrina giuridica unanimemente definisce essere la "libertà della scuola" , distinguibile dalla "libertà nella scuola" indicata nel primo comma dello stesso articolo 33, da intendere questa invece come libertà dell'insegnamento nelle scuole.
La statuizione riguardante la libertà di istituire scuole non statali è norma precettiva e non meramente programmatica.
La statuizione, infatti, comporta che lo Stato ha, bensì, l'obbligo di provvedere alla pubblica istruzione, dettando le norme relative ed apprestando i mezzi necessari (apertura di scuole di ogni ordine e grado, ecc.), ma non è soggetto giuridico intestatario della esclusività nell'erogazione dell'istruzione.
In altre parole, l'art. 33 pone il principio del "pluralismo scolastico", che è conforme a quello fondamentale, di cui al primo comma, della libertà dell'arte e della scienza (così la Corte costituzionale, nella sentenza n. 195 del 29 dicembre 1972).
Nel dettare la disposizione sulla libertà della scuola, il Costituente ha inteso consentire a privati e ad Enti di perseguir
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