Pensione (cumulo con redditi lavoro)
Sergio Auriemma
Il problema del cumulo tra pensioni e redditi da lavoro (dipendente o autonomo), per la sua rilevanza e frequente ricorrenza, è stato più volte oggetto di attenzione e di interventi da parte del legislatore, in particolare a partire dal d.lgs. 503/1992, cui ha fatto seguito la legge 27.12.1997 n. 449 art. 59, co. 4 e 5, e successive integrazioni, fino alle modifiche introdotte dall'art. 72 della legge 22.12.2000, n. 388 e dall'art. 44 della legge 27.12.2002, n. 289.
Una sintesi completa della disciplina applicata fino al 31 dicembre 1997 può essere letta nella circolare Inpdap 16.3.1998 n. 14, che illustra le novità recate dalla citata legge 449.
Successivamente è intervenuto l'art. 77 della legge n. 448/1998 (che, ai fini del cumulo con redditi da lavoro, ha equiparato nel medesimo trattamento le pensioni di vecchiaia e quelle di anzianità con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni).
La disciplina valida dal 1/1/2001 era, dunque, la seguente:
A) Le pensioni di vecchiaia o per raggiunto 40.ennio di contributi, anche se liquidate anteriormente al 1/1/2001, sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo o dipendente;
B) Le pensioni di anzianità (cioè quelle liquidate con meno di 40 anni di contributi) non sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente fino al compimento dell'età pensionabile e fino a concorrenza dei redditi stessi. Circa, invece, il cumulo con redditi di lavoro autonomo, vi è una cumulabilità parziale (la quota di trattamento pensionistico eccedente l'ammontare del trattamento minimo INPS non è cumulabile con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 70% e comunque ciò non può comportare una trattenuta superiore al 30% dei redditi stessi).
È poi intervenuto l'art. 44, comma 1, della legge n. 289/2002 che ha esteso, con effetto dal 1° gennaio 2003, il regime di totale cumulabilità tra i redditi da lavoro autonomo o dipendente e le pensioni di anzianità ai casi di anzia
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