Periodo di prova personale ATA
Mario Rossi
Premessa
Si avverte subito che la disciplina sul periodo di prova del personale ATA ha subito significative modifiche col CCNL 2018 relativo al personale della scuola all' art. 30 che sostituisce il precedente art. 45 del CCNL 2007.
Per il personale della scuola docente e A.T.A. l'assunzione in servizio a seguito di contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato costituisce anche il momento dell'immissione in ruolo, ossia la fase più delicata di tutta la carriera. Infatti tale personale da una parte è soggetto ad una serie di adempimenti obbligatori o facoltativi per dimostrare la sussistenza dei requisiti per l'accesso al ruolo, nonché per tutelare i suoi diritti pensionistici e previdenziali, dall'altra parte viene sottoposto ad un periodo di prova, indispensabile per poter stabilizzare il suo rapporto di ruolo con la conferma in ruolo.
Per capire la natura del periodo di prova va detto subito che esso, pur con delle limitazioni che subito vedremo, è periodo di ruolo ad ogni effetto (per es. per quanto riguarda il regime delle assenze, la progressione di anzianità ai fini della carriera ecc.).
Ma, per il personale ATA, pur essendo il periodo di prova rapporto lavorativo di ruolo, esso non ha la stabilità riconosciuta invece al personale di ruolo che abbia superato la prova, perché per es., ai sensi del citato art. 30, co. 2, 2° periodo, in caso di malattia, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo molto limitato: massimo sei mesi, decorso il quale il rapporto "può" essere risolto, a parte poi anche la facoltà di entrambe le parti (co. 6) di recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, dopo la metà del periodo di prova. Ma su questi aspetti subito ritorneremo.
Pertanto il superamento del periodo di prova e conseguente conferma in ruolo costituiscono la condizione perché il ra
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