Pignoramento - Esecuzione forzata
Sergio Auriemma
Pignoramento di somme e crediti
Il pignoramento è un istituto giuridico consistente nella sottrazione totale o parziale, dalla libera disponibilità di un debitore insolvente (che non ha assolto i suoi debiti), di beni immobili o mobili (compresi i crediti) a lui appartenenti o comunque a lui spettanti, affinché detti beni vengano in tutto o in parte bloccati (con il vincolo formale derivante dal pignoramento) per essere successivamente destinati a soddisfare le pretese del creditore rimaste insoddisfatte.
Il pignoramento, da effettuare mediante apposito atto giudiziario, può essere chiesto per qualunque debito di natura pecuniaria e può colpire, se riferito a stipendi, anche l'indennità integrativa speciale.
Nel caso che il debitore insolvente sia un dipendente pubblico, il soggetto privato che vanta il credito può chiedere il pignoramento delle somme pecuniarie che l'Amministrazione corrisponde a qualunque titolo al dipendente medesimo, dando corso al cosiddetto "pignoramento di crediti presso terzi" .
In questo caso il privato creditore , notificando all'amministrazione (soggetto terzo rispetto al creditore e al debitore) l'atto giudiziario, chiede essenzialmente due cose:
1) che l'Amministrazione ( terzo pignorato ) non disponga, senza ordine del giudice, delle somme che deve erogare al proprio dipendente ( debitore pignorato );
2) che l'Amministrazione si presenti davanti al Pretore (oggi giudice unico del Tribunale, ai sensi del d.lgs. 19.02.1998, n. 51 e succ. modifiche ed integrazioni) del luogo in cui essa ha sede legale per effettuare - in presenza del debitore esecutato, anch'esso chiamato in giudizio - la "dichiarazione di quantità" (art. 547 cpc).
La dichiarazione di quantità è atto dichiarativo formale e ufficiale mediante il quale l'ufficio competente a disporre i pagamenti a favore dell'impiegato pig
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