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21/08/2022

Procedimento amministrativo

Sergio Auriemma

La legge n. 241 del 7 agosto 1990 ha introdotto nell'Ordinamento giuridico un complesso unitario di principi e di regole concernenti lo svolgimento dei procedimenti amministrativi, nonchè la formazione e l'adozione di atti e di provvedimenti da parte delle pubbliche amministrazioni.

Prima della entrata in vigore della legge 241, singole regole e criteri-guida erano variamente desumibili da altre fonti normative concernenti particolari materie (es. T.U. 3 marzo 1934, n. 383 sui comuni e provincie in tema di deliberazioni di organi collegiali; d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 sui ricorsi amministrativi in tema di contraddittorio e clausola di rito per le impugnative; art. 5 legge 18 marzo 1968, n. 249 in tema di presentazione delle istanze o ricorsi ad organo incompetente e conseguente dovere di trasmissione d'ufficio; legge 4 gennaio 1968, n. 15 in tema di documentazione amministrativa e autocertificazione; leggi settoriali in tema di procedimenti disciplinari) oppure scaturivano da orientamenti univocamente maturati nella giurisprudenza (es. obbligo del contraddittorio, obbligo di motivare i provvedimenti comunque incidenti nella sfera giuridica dei destinatari, ecc.).

I contenuti della legge 241/1990 possono essere sunteggiati raggruppandoli in quattro fondamentali aree tematiche:

1. principi generali;

2. regole sul responsabile del procedimento e sulla partecipazione dei privati interessati;

3. istituti diretti alla semplificazione delle procedure;

4. accesso dei cittadini ai documenti amministrativi.

 

Tra i principi generali vanno annoverati: i criteri della economicità, efficacia, legalità, trasparenza e pubblicità, che vincolano qualunque attività amministrativa; l'obbligo di non aggravare il procedimento con attività non previste; l'obbligo di conclusione con un provvedimento espresso quando sussista il dovere di decidere; la previsio

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