Revisori dei conti
Sergio Auriemma
Generalità sulla funzione
Il decreto legislativo n. 286/1999, nel procedere al "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15.03.1997, n. 59" , ha affidato lo svolgimento dei controlli di regolarità amministrativa e contabile agli organi appositamente previsti dalle disposizioni vigenti nei diversi comparti della pubblica amministrazione e, in particolare, agli organi di revisione, agli uffici di ragioneria, nonché ai servizi ispettivi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e, nell'ambito delle competenze stabilite dalla vigente legislazione, ai servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato ed a quelli con competenze di carattere generale.
La tipologia del controllo affidato ai revisori punta a verificare e garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
Uno degli elementi caratterizzanti la nuova disciplina dei controlli interni (tra di essi si iscrive quello svolto dai revisori) è la marcata differenziazione fra controlli genericamente definibili come "gestionali" o "di gestione in senso stretto" (controllo di gestione, di valutazione della dirigenza, valutazione e controllo strategico), per i quali è previsto uno svolgimento "in modo integrato" (art. 1 comma 2 lettera d) e quelli "di regolarità amministrativa e contabile", per i quali non sono invece previsti effettivi momenti di raccordo con i precedenti. Vi è anzi un principio opposto, esplicitamente enunciato, di "assoluta separazione" (art. 1 comma 2, lett. e) della funzione di controllo amministrativa e contabile dalle altre tre forme svolte in modo integrato.
Anche i revisori dei conti operanti presso le scuole - ai quali sono dedicate specifiche disposizioni
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