Regioni
Sergio Auriemma
L'art. 117 (testo previgente) della Costituzione riconosceva alle Regioni a statuto ordinario potestà legislativa concorrente con quella dello Stato nelle materie della "assistenza scolastica" e della "istruzione artigiana e professionale".
La potestà legislativa era esercitabile nei limiti di principi fondamentali stabiliti dalle leggi generali statali e senza contrastare con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni.
Per le competenze in materia di assistenza scolastica, il precetto costituzionale ha trovato attuazione con i d.P.R. n. 10/1972 e n. 616/1977. Per le altre competenze, il trasferimento delle funzioni è avvenuto in applicazione dei decreti Presidenziali n. 3/1972, n. 4/1972, n. 8/1972, n. 10/1972 e n. 616/1977.
Quanto alle Regioni a statuto speciale (Valle d'Aosta, Trentino Alto-Adige, Sicilia, Sardegna e Friuli Venezia Giulia), l'art. 116 (vecchio testo) della Costituzione riconosceva loro una particolare autonomia, secondo Statuti speciali adottati con leggi costituzionali. L'autonomia ha avuto modo di esprimersi in numerosi ambiti o materie di rilievo costituzionale (tutela delle minoranze; autonomia finanziaria; regime dei controlli; organizzazione politica; ecc.). Gli artt. da 77 a 81 del d.lgs. n. 297/1994 permettono di identificare le fonti normative rilevanti al riguardo.
Il suddescritto impianto, nel corso degli anni, è stato interessato da consistenti modifiche.
In primo luogo - a Costituzione invariata - la legge-delega n. 59/1997 e il decreto legislativo di attuazione n. 112/1998 hanno attivato un processo di ampia devoluzione o conferimento di compiti statali a tutti gli Enti territoriali (cd. federalismo amministrativo).
L'art. 10 del decreto n. 112 ha stabilito, peraltro, che con le modalità previste dai rispettivi statuti si provvede a trasferire alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, in quanto non siano ad
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