Accordi - Conferenze Servizi - Intese - Convenzioni
Sergio Auriemma
In linea di massima (quindi senza alcuna pretesa di esaustività, considerate la consistente varietà delle fattispecie, l'assenza di univocità nella terminologia usata dalle norme e l'ampiezza dell'analisi tecnico-giuridica che è indispensabile in proposito), può dirsi che gli accordi o le intese si sostanziano in attività svolte da un'amministrazione o soggetto pubblico non tramite l'esercizio unilaterale di un potere autoritativo (es. adozione di un proprio, autonomo provvedimento o atto, di un ordine di servizio, ecc.), ma attraverso l'uso di moduli procedimentali di concordamento.
La "procedimentalizzazione" mira a favorire il confronto preventivo delle posizioni coinvolte e la concertazione tra le varie amministrazioni, onde raggiungere definizioni e determinazioni consensuali circa la regolazione di determinate materie o l'esecuzione di attività per le quali sussistano competenze ripartite o, comunque, interessi giuridici (talvolta anche contrapposti, anche se non necessariamente conflittuali) di ciascuno dei soggetti chiamati a prendere parte al percorso decisionale.
La metodologia consensuale, che può riguardare i rapporti intercorrenti tra amministrazione e soggetti privati oppure tra amministrazioni pubbliche, in passato è stata fortemente avversata sul piano scientifico-dottrinario, perché ritenuta non conciliabile con la natura "pubblicistica" delle attività amministrative. Progressivamente nel tempo, a partire dagli anni '90 e dalla legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo, il meccanismo ha preso piede, non senza eccessi poi sfociati nella proliferazione di confuse denominazioni, talvolta attraverso un utilizzo modernistico e poco produttivo del vocabolo o di pura "immagine". Un fenomeno similare, anche senza le frammentazioni e le enfasi definitorie nostrane, è peraltro riscontrabile anche in ordinamenti giuridici stranieri.
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