Direttive sull'azione amministrativa
Sergio Auriemma
L'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001, nel quale sono state trasfuse disposizioni già presenti nel decreto legislativo n. 29/1993 e succ. modificazioni e integrazioni, intesta agli "organi di governo" delle pubbliche amministrazioni il compito di esercitare funzioni cosiddette di "indirizzo politico-amministrativo" .
Tali funzioni si concretizzano nella definizione di obiettivi generali e programmi da attuare, definizione compiuta mediante l'adozione di direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione, nonché per la verifica che i risultati dell'attività gestionale corrispondano agli indirizzi impartiti.
La disposizione dell'articolo 4 viene ribadita nell'art. 14 del medesimo d.lgs. n. 165, che affida ai singoli Ministri il compito di disegnare l'indirizzo politico-amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, priorità, piani e programmi da attuare, tramite l'emanazione di "conseguenti direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione". L'emanazione della direttiva del Ministro avviene "anche sulla base delle proposte dei dirigenti".
L'art. 10 del d. lgs. n. 150/2009, nel prevedere la redazione, entro il 31 gennaio, di un documento programmatico triennale denominato Piano della performance , da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori, ha stabilito al comma 4 che "Per le amministrazioni dello Stato il Piano della performance contiene la direttiva annuale del Ministro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" .
Infine, sul piano della cd.
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