Contributi sindacali-ritenute
Sergio Auriemma
La disposizione-base in passato vigente a proposito di versamento dei contributi sindacali è rinvenibile nell'art. 26 della legge 20.5.1970, n. 300, recante " Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento".
I commi 2 e 3 del succitato articolo 26 sono stati successivamente abrogati dal d.P.R. 28 luglio 1995, n. 313, in esito ai risultati del referendum popolare indetto con il d.P.R. 5 aprile 1995. Lo stesso decreto 313 ha anche abrogato l'art. 594 del T.U. delle leggi sull'istruzione (decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297), il cui testo recitava:
Art. 594 (testo previgente) - Ritenute per contributi sindacali
1 . Il personale ha facoltà di rilasciare delega esente da tassa di bollo e dalla registrazione, a favore della propria organizzazione sindacale, per la riscossione di una quota mensile dello stipendio, paga o retribuzione per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari. Resta fermo il disposto di cui all'articolo 70 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180. 2 . La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessato entro la data del 31 ottobre. La revoca della delega va inoltrata, in forma scritta, all'amministrazione di appartenenza e alla organizzazione sindacale interessata. 3 . Le trattenute operate dalle singole amministrazioni sulle retribuzioni dei dipendenti, in base alle deleghe presentate dalle organizzazioni sindacali, sono versate alle stesse organizzazioni secondo modalità da concordare. 4 . In caso di modifica delle misure percentuali della trattenuta stabilita dagli organismi statutari delle organizzazioni sindacali
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