Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Sergio Auriemma
Quadro normativo di riferimento
In attuazione di direttive comunitarie, il decreto legislativo n. 626 del 1994 ha dettato disposizioni finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, applicabili a tutti i settori di attività privata o pubblica, quindi anche alle istituzioni scolastiche ed educative.
Detta tutela, in precedenza, era generalmente basata sull'articolo 2087 del Codice Civile.
I termini per l'applicazione del nuovo Sistema prevenzionale varato nel 1994 sono stati differiti all'emanazione di un successivo decreto legislativo (n. 242/1996).
A queste iniziali disposizioni hanno fatto seguito: l'art. 1-bis della legge 23.12.1996 n. 649 (di conv. del d.l. 23.10.1996 n. 542) che ha prorogato al 31.12.1999 il termine di adempimento per gli Enti locali; l'art. 31 della legge 07.08.1997 n. 266 e l'art. 1 della legge 02.10.1997 n. 340, che hanno corretto in identica maniera, per due volte, l'art. 1-bis della legge 649/1996; l'art. 15 della legge 31.08.1999 n. 265, che ha spostato al 31.12.2000 i termini per il completamento degli adempimenti a carico delle scuole ed al 31.12.2004 i termini per il completamento degli interventi di adeguamento strutturale gravanti a carico degli enti locali, termine ulteriormente prorogato prima al 31.12. 2005 e poi di altri sei mesi; il d.lgs. 04.08.1999 n. 359 che ha recato ulteriori modifiche e integrazioni al decreto-base n. 626/1994 (in tema di uso di attrezzature di lavoro); il d.m. lavoro 2.10.2000 che ha recato linee-guida per l'uso dei videoterminali; la legge n. 327/2000 che, al fine di accentuare l'osservanza della normativa, fa obbligo nella predisposizione di gare di appalto di procedere alla specifica valutazione e quantificazione dei costi relativi alla sicurezza; l'art. 21 della legge 29.12.2000 n. 422 (legge comunitaria), che ha previsto le modalità di svolgimento della sorveglianza sanitaria per i lavoratori che utiliz
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