Valutazione degli alunni - Scrutini - Esami
Sergio Auriemma
Quadro normativo generale di riferimento
La partecipazione del personale docente allo svolgimento degli scrutini periodici e finali ed ai lavori delle commissioni d'esame rientra a pieno titolo nelle attribuzioni proprie della funzione docente (v. art. 395, comma 2, lett. e) del Testo Unico n. 297/1994, nonché art. 29, comma 3, lettera c) del ccnl 29.11.2007, che collocava tra le cd. "attività funzionali all'insegnamento" il relativo svolgimento, compresa la compilazione degli atti di valutazione.
Dette attività costituiscono un non rinunciabile "obbligo di servizio" (l'articolo 1 del D.M. n. 6/2007 prevede che la partecipazione ai lavori delle commissioni di esame di Stato rientri tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola, salvo le deroghe consentite dalle norme vigenti).
Dal carattere di servizio ad ogni effetto giuridico consegue, in primo luogo, la computabilità ai fini del compimento del prescritto periodo di prova per docenti neo-nominati in ruolo, secondo quanto previsto dalla legge 13/7/2015 n. 107 e dal DM applicativo n. 850 del 27/10/2015. La legge fa espresso rinvio anche alla disciplina precedente spesso richiamata dalle suddette disposizioni, quasi tutte contenute nel D.Lgs. 16/4/1994 n. 297.
Quanto al servizio valido (che deve avere la durata di almeno 180 giorni nell'a.s.) lo stesso comprende tutte le attività sia d'insegnamento che quelle connesse al servizio scolastico, tra cui appunto gli esami e gli scrutini.
Il compenso per le attività - che si aggiunge allo stipendio e si differenzia a seconda del ruolo svolto (il Presidente ottiene un rimborso superiore rispetto ai semplici commissari) e della commissione in cui si è inseriti; i commissari esterni percepiscono un compenso maggiore rispetto a quelli interni; il rimborso varia in base al tempo che ci si impiega per raggiungere la sede d'esame - è fissato dal Decreto Interministeriale 24
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