Tasse scolastiche e contributi
Sergio Auriemma
La materia delle tasse scolastiche riguarda esclusivamente le scuole secondarie superiori.
Al riguardo occorre tener presente che:
- a decorrere dall'anno scolastico 1999/2000 ed ai sensi della legge n. 9/1999, poi abrogata e sostituita, per questa parte, dal disposto dell'art. 3, comma 94, della legge finanziaria n. 350/2003 "gli alunni iscritti alla prima classe delle scuole secondarie superiori statali continuano ad essere esentati dal pagamento delle tasse scolastiche" ;
- è poi intervenuto il decreto legislativo n. 76/2005 sul diritto-dovere all'istruzione e formazione; in virtù dell'art. 1, comma 5 e dell'art. 6, comma 1, di detto decreto, con disposizione avente efficacia a far data dall'anno scolastico 2005/2006, la fruizione del diritto all'istruzione "non è soggetta a tasse di iscrizione e frequenza... per i primi due anni degli istituti secondari superiori e dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale realizzati sulla base di accordo in sede di Conferenza Unificata del 19 giugno 2003" ;
- successivamente, l'art. 28 del decreto legislativo n. 226/2005 ha stabilito che: "A partire dall'anno scolastico e formativo 2006/2007... il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione... ricomprende i primi tre anni degli istituti di istruzione secondaria superiore e dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale realizzati sulla base dell'accordo-quadro in sede di Conferenza unificata 19 giugno 2003." ;
- da ultimo, il comma 622 della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007), intervenendo nuovamente sul tema dell'obbligo di istruzione, della durata di dieci anni e del suo innalzamento, ha tra l'altro stabilito che "resta fermo il regime di gratuità ai sensi degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226" .
Pur al cospetto di tanta sovrapposizione e stratific
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