Lavoratori socialmente utili (LSU)
Sergio Auriemma
Un protocollo d'intesa siglato dal Ministero e trasmesso in allegato alla c.m. n. 275/1995 aveva previsto per le scuole la possibilità di avvalersi dell'opera di lavoratori in cassa integrazione, nell'ambito di progetti concernenti il temporaneo utilizzo - nel limite massimo di 12 mesi e senza instaurazione di rapporto di impiego - per lo svolgimento dei seguenti servizi:
1) interventi di custodia, pulizia e manutenzione degli edifici scolastici e loro pertinenze, comprese palestre e impianti sportivi;
2) installazione, messa a norma, gestione e cura degli impianti in essi esistenti, compresi quelli elettrici, termo-idraulici e di sicurezza;
3) interventi di manutenzione, pulizia e diserbo di viali, giardini e spazi comunque adibiti a verde.
Le "attività socialmente utili" sono quelle definite dall'art. 1, comma 1, e dall'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 468/1997 e successive modifiche.
Tra gli "enti utilizzatori" , intesi come soggetti che potevano avvalersi delle prestazioni, individuati ai sensi dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 468 e dell'art. 1 del d.lgs. n. 29/1993 figurano, infatti, le scuole di ogni ordine e grado di istruzione.
L'istituzione scolastica doveva provvedere a:
1) assicurare i lavoratori presso l'Inail contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali, nei limiti di quanto previsto dal T.U. approvato con d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;
2) assicurare il personale medesimo per la responsabilità civile verso i terzi, secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 2, della legge n. 451/1994;
3) rimborsare eventuali spese di viaggio su mezzo pubblici di linea ove idoneamente documentate nonché, ove ne ricorrano i presupposti, alla corresponsione dell'indennità di missione.
Non doveva essere effettuato alcun versamento di contributi previdenziali, assistenziali o per il Servizio sanitario nazionale, né corrisposto alcun altro emolumento (condizione, quest'ultima,
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