IperTesto Unico IperTesto Unico
23/09/2020

Valutazione dei dirigenti scolastici

Sergio Auriemma

Generalità

Il d.lgs. n. 29/1993, nel riformare la materia del pubblico impiego, ha dedicato norme esplicite (artt. 20 e 21) alla verifica dei risultati conseguiti nell'esercizio della funzione dirigenziale amministrativa.

Anche dopo le modificazioni recate dal d.lgs. n. 286/1999, che ha abrogato buona parte dell'art. 20, il nucleo essenziale della questione è rimasto inalterato: le verifiche e l'accertamento (v. art. 21 decreto n. 165/2001) si sostanziano nella valutazione dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione svolta dal dirigente, potendosi riscontrare, se del caso, risultati negativi o mancato raggiungimento di obiettivi predefiniti .

Quella di cui si discute è indubbiamente una valutazione "di contesto", nel senso che mira ad un esame globale, entro il quale l'attività dirigenziale è misurata in ragione di una pluralità di elementi incidenti sul conseguimento dei "risultati", quali le direttive ricevute, gli obiettivi in concreto assegnati dalla legge o da scelte "di vertice", le possibilità oggettive di impiego della risorse materiali, finanziarie e professionali messe a disposizione del dirigente, il funzionamento dei controlli interni.

L'analisi valutativa della "congruenza" tra missioni/risorse e prestazioni/comportamenti resi dal dirigente è realizzabile in quanto il soggetto svolga la sua gestione (finanziaria, tecnica e amministrativa) mediante esercizio, per legge a lui riservato in via esclusiva, di autonomi poteri di spesa , di poteri di organizzazione delle risorse umane, di poteri strumentali e di controllo (cfr. art. 4, comma 2, d.lgs. n. 165/2001).

La valutazione, inoltre, è impostata su di un modello di regola strutturato in due livelli o stadi (valutazione di prima e seconda istanza) , diretto a funzionare attraverso procedure regolate, criteri, parametri e standard predefiniti

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.