Documenti di spesa attestanti l’acquisto di medicinali e privacy
Per la tutela della privacy dei contribuenti, ai fini della detrazione d’imposta e della deduzione dal reddito, lo scontrino per l’acquisto di farmaci non dovrà più indicare in modo specifico la denominazione commerciale dei medicinali acquistati ed, in luogo di questo, sarà necessario indicare il numero di autorizzazione all’immissione in commercio (AIC).
Per la tutela della privacy dei contribuenti, ai fini della detrazione d’imposta e della deduzione dal reddito, lo scontrino per l’acquisto di farmaci non dovrà più indicare in modo specifico la denominazione commerciale dei medicinali acquistati ed, in luogo di questo, sarà necessario indicare il numero di autorizzazione all’immissione in commercio (AIC).
Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 40/E del 30 luglio 2009, con la quale ha acquisito il parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali con Provvedimento del 29 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell’11 maggio 2009.
Quindi, per poter fruire delle agevolazioni, gli scontrini fiscali dovranno contenere:
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natura e quantità dei medicinali acquistati;
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codice alfanumerico posto sulla confezione di ogni medicinale;
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codice fiscale del destinatario dei medicinali.
Sino al 31 dicembre 2009 potranno comunque ritenersi validi sia gli scontrini emessi con il vecchio sistema (con l’indicazione del nome del medicinale in luogo del nuovo codice AIC), sia quelli emessi secondo le nuove modalità indicate dal Garante.