Ferie non godute personale destinatario art. 59 C.C.N.L. 2006/2009
Le richieste di pagamento sostitutivo per le ferie non godute (inerenti l’a.s. 2008/2009) del personale di cui all’art. 59 C.C.N.L. 2006/2009 del Comparto scuola non saranno registrate dal Ministero del Tesoro, per cui i Dirigenti delle scuole di titolarità dovranno provvedere a concedere o disporre le ferie entro il 31/8/2009.
Le richieste di pagamento sostitutivo per le ferie non godute (inerenti l’a.s. 2008/2009) del personale di cui all’art. 59 C.C.N.L. 2006/2009 del Comparto scuola non saranno registrate dal Ministero del Tesoro, per cui i Dirigenti delle scuole di titolarità dovranno provvedere a concedere o disporre le ferie entro il 31/8/2009.
Lo ha chiarito il Ministero del Tesoro con una mail del 21 luglio 2009 indirizzata all’USP di Torino, con la quale ha comunicato a tutte le Istituzioni Scolastiche che, per il personale con contratto a tempo indeterminato che accetta un incarico a tempo determinato ai sensi dell’art. 59 del C.C.N.L. 2006/2009, non è previsto da alcuna disposizione di legge o contrattuale il pagamento delle ferie non godute, le quali devono essere concesse o disposte (se non fruite durante il corso dell’anno), al rientro nella sede di titolarità.
Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili (art. 13, c. 8 C.C.N.L. 2006/2009 Comparto scuola) ed il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi (art. 36, c. 3, Costituzione).
Il Ministero ricorda, inoltre, che il C.C.N.L. 2006/2009 Comparto scuola, all’art. 13, c. 15, prevede il
pagamento sostitutivo delle ferie, per il personale a tempo indeterminato e determinato, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro: il personale destinatario dell’art. 59, alla termine del contratto a tempo determinato, non cessa dal rapporto di lavoro, rientrando nella sede di titolarità per proseguire il servizio a tempo indeterminato.