Gestione Esonero dal Servizio ex articolo 72 D.L. 112/2008
Com’è noto, le disposizioni contenute nell’art. 72, commi da 1 a 6, del decreto legge 112/2008, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, prevedono che, a decorrere dal 1 gennaio 2009 e fino al 31 dicembre 2011, il dipendente pubblico che abbia maturato 35 anni di anzianità di servizio può chiedere di essere esonerato dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione dell’anzianità massima contributiva di 40 anni; le modalità applicative dell’art. 72 sono state illustrate con la circolare n. 10 del 20 ottobre 2008 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione.
Com’è noto, le disposizioni contenute nell’art. 72, commi da 1 a 6, del decreto legge 112/2008, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, prevedono che, a decorrere dal 1 gennaio 2009 e fino al 31 dicembre 2011, il dipendente pubblico che abbia maturato 35 anni di anzianità di servizio può chiedere di essere esonerato dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione dell’anzianità massima contributiva di 40 anni; le modalità applicative dell’art. 72 sono state illustrate con la circolare n. 10 del 20 ottobre 2008 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione.
Il M.E.F., Service Personale Tesoro, con Informativa n. 100 del 7 agosto 2009, fornisce indicazioni in particolare sulle modalità per la presentazione della domanda e sul trattamento economico spettante.
Ricordiamo che le disposizioni si applicano ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle Agenzie fiscali, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, degli Enti Pubblici non Economici, delle Università, delle Istituzioni ed Enti di Ricerca nonché gli Enti di cui all'art. 70 comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001. n.165. È, invece, escluso il personale della scuola.