Il Decreto anticrisi è Legge
Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che contiene alcuni interventi correttivi al decreto legge n. 78 del 1° luglio 2009 recante disposizioni di contrasto all’attuale congiuntura economica: sintesi degli articoli che interessano la scuola.
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 59 del 1° agosto 2009, ha approvato, su proposta del Presidente Berlusconi e del Ministro Tremonti, un decreto-legge che contiene alcuni interventi correttivi al decreto legge n. 78 del 1° luglio 2009 recante disposizioni di contrasto all’attuale congiuntura economica, convertito in legge la mattina stessa dal Senato della Repubblica.
La legge 3 agosto 2009, n. 102 è stata pubblicata sul S.O. n. 140/L alla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 4 agosto 2009 ed è entrata in vigore il 5 agosto.
Sintesi degli articoli che interessano la scuola:
Assenze per malattia dipendenti P.A. (art. 17, commi 23 e 24)
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il certificato di malattia può essere rilasciato, oltre che da struttura sanitaria pubblica, anche da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale;
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sono ripristinate le vecchie fasce di reperibilità per le visite fiscali (ore10-12 e 17-19);
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è abrogato il comma 5 dell’art. 71 della L. 133/2008, che tagliava la corresponsione dei fondi previsti dalla contrattazione integrativa nelle assenze diverse dalla malattia;
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resta, invece, confermata la decurtazione sul trattamento economico sui primi dieci giorni di ogni evento di malattia;
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il costo delle visite fiscali è a carico del servizio sanitario nazionale.
Adozione dei regolamenti per la riorganizzazione della scuola (art. 17, comma 25)
Si fornisce un'interpretazione autentica all’articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, chiarendo che il Piano programmatico si intende perfezionato con l'acquisizione dei pareri ivi previsti e all'eventuale recepimento dei relativi contenuti si provvede con i regolamenti attuativi dello stesso.
Il termine di cui all'articolo 64, comma 4, del medesimo decreto-legge n. 112 del 2008 si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare da parte del Consiglio dei ministri degli schemi di regolamenti di cui al medesimo articolo
Risoluzione del rapporto di lavoro nel pubblico impiego (art 17, commi 35 novies e 35 decies)
Per gli anni 2009, 2010 e 2011 le amministrazioni, comprese le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, possono collocare a riposo d’ufficio il personale dipendente, anche dirigente, che abbia compiuto l’anzianità massima contributiva di 40 anni, con un preavviso di sei mesi.
Restano ferme tutte le cessazioni dal servizio per effetto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro a causa del compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni, disposte dalle amministrazioni pubbliche, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 4 marzo 2009, n. 15, nonché i preavvisi che le amministrazioni hanno disposto prima della medesima data in ragione del compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni e le conseguenti cessazioni dal servizio che ne derivano.
Accesso al pensionamento per le dipendenti pubbliche (art. 22 ter)
In applicazione della sentenza della Corte di Giustizia europea 13 novembre 2008 nella causa C-46/07, viene introdotta nella legge 335/95 una norma, valida solo per le donne dipendenti pubbliche, con la quale si stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, per le lavoratrici i requisito anagrafico di sessanta anni è incrementato di un anno. Tale requisito è ulteriormente incrementato di un anno, a decorrere dal 1° gennaio 2012, nonché di un ulteriore anno per ogni biennio successivo, fino al raggiungimento dell'età di sessantacinque anni.
Le lavoratrici, che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della disposizione in oggetto ai fini del diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia, conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta normativa e possono chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto
Accesso al pensionamento per le tutti i dipendenti (art. 22 ter)
Inoltre, dal 1° gennaio 2015 i requisiti anagrafici per l’accesso al sistema pensionistico italiano per tutti i lavoratori, pubblici e privati, devono essere adeguati all’incremento della speranza di vita accertato dall’ISTAT e convalidato dall’EUROSTAT, con riferimento ai 5 anni precedenti.
In prima applicazione tale incremento, riferito al quinquennio 2010-2014 non potrà superare i tre mesi. Non sono previste modifiche alle regole vigenti in materia di pensionamento per anzianità.