Maternità e diritto al lavoro flessibile
Il datore di lavoro è tenuto valutare con la massima attenzione ogni soluzione utile ad agevolare l’assolvimento della funzione genitoriale del dipendente, in particolare attraverso una diversa organizzazione del lavoro o una flessibilizzazione degli orari.
Il datore di lavoro è tenuto valutare con la massima attenzione ogni soluzione utile ad agevolare l’assolvimento della funzione genitoriale del dipendente, in particolare attraverso una diversa organizzazione del lavoro o una flessibilizzazione degli orari.
Lo ha ribadito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con interpello n. 68/2009 del 31 luglio 2009, con il quale ha ricordato che l’art. 37 della Costituzione, al comma 1, afferma il principio secondo cui “la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione”.
La L. n. 53/2000 ha successivamente dato concreta attuazione alla norma costituzionale per la realizzazione di un modello di organizzazione del lavoro orientato alla flessibilità ed equilibrio tra i tempi di vita e di lavoro, improntato a principi di solidarietà sociale per il sostegno della maternità e paternità. In particolare, gli artt. 1 e 9 della L. n. 53/2000 prevedono misure dirette a garantire la piena tutela della donna lavoratrice e nel contempo a salvaguardare il suo ruolo essenziale nella famiglia.
Recentemente sul punto si è pronunciato anche il Comitato Economico e Sociale Europeo al fine di “conciliare più agevolmente l’attività professionale e le responsabilità familiari” delle lavoratrici e dei lavoratori, emanando un proprio Parere orientato a promuovere tra gli Stati dell’Unione Europea l’adozione di misure concrete, tra le quali l’utilizzazione dell’orario flessibile o comunque il ricorso ad un’articolazione della prestazione lavorativa compatibile con la cura dei figli (Parere n. 16/2008 del 22 aprile 2008 in G.U. Unione Europea 19.8.2008, n. 211).
Sulla base di quanto sopra, pertanto, emerge chiaramente l’obbligo a carico del datore di lavoro, di valutare la possibilità, secondo canoni di correttezza e buona fede, di assegnare i dipendenti a turni di lavoro compatibili con le loro qualificate e comprovate esigenze familiari, specie quando la determinazione di un particolare orario di lavoro non comporti per l’attività lavorativa apprezzabili difficoltà organizzative.