Non è responsabile il dirigente scolastico per lo spaccio di droga nella propria scuola
Se nell’istituto scolastico si spaccia e consuma droga, il dirigente scolastico non può essere condannato penalmente.
Se nell’istituto scolastico si spaccia e consuma droga, il dirigente scolastico non può essere condannato penalmente.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con sentenza n. 27504/2009, che ha annullato la decisione della Corte di Appello di Milano che aveva ritenuto il preside di un liceo colpevole ai sensi dell'articolo 79 della Legge n. 309/1990, secondo il quale deve essere punito "chiunque, avendo la disponibilità di un immobile, ambiente o veicolo idoneo lo adibisce o consente agli altri di adibirlo a luogo di convegno abituale di persone che si diano all'uso di sostanze stupefacenti".
La Cassazione ha, invece, stabilito di non estendere troppo i confini della responsabilità penale ed ha quindi annullato la condanna a un anno di carcere stata inflitta al preside con l'accusa di "aver agevolato l'uso di stupefacenti".
Per qualsiasi reato, infatti, è necessaria "la coscienza e la volontà di commetterlo". Il preside, nel caso di specie, non ha "deciso" di mettere la scuola a disposizione degli studenti che facevano uso di droga, ma più semplicemente ha avuto un "comportamento passivo che evidenzia una mancata presa di coscienza dell'effettiva gravità del problema".