Novità in tema di anagrafe e stato civile

Con la circolare n. 19 del 7 agosto 2009, il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del ministero dell’Interno ha fornito alcune indicazioni operative in materia di anagrafe e di stato civile sulle novità introdotte dalla legge 15 luglio 2009, n. 94 recante ‘Disposizioni in materia di sicurezza Pubblica’.

Con la circolare n. 19 del 7 agosto 2009, il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del ministero dell’Interno ha fornito alcune indicazioni operative in materia di anagrafe e di stato civile sulle novità introdotte dalla legge 15 luglio 2009, n. 94 recante ‘Disposizioni in materia di sicurezza Pubblica’.

Segnaliamo, in particolare, le modifiche apportate dal comma 22, lett. g), dell'articolo 1 all'articolo 6, comma 2, del d.lgs. n. 286/1998 ("Facoltà ed obblighi inerenti al soggiorno").

Di seguito si riporta il testo del citato comma 2, con le modifiche introdotte, evidenziando in corsivo la parte aggiunta dalla nuova norma: "Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo, per quelli inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, i documenti inerenti al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati".


Inoltre:

  • Lo straniero che vuole contrarre matrimonio in Italia deve presentare, oltre a una dichiarazione dell'autorità competente del proprio Paese, dalla quale risulti che nulla osta al matrimonio, anche un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano.

  • Le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (registro di nascita - dello stato civile) non richiedono l’esibizione di documenti inerenti al soggiorno trattandosi di dichiarazioni rese, anche a tutela del minore, nell'interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto.

  • Il comune può controllare le condizioni igienico-sanitarie degli immobili, in occasione delle richieste d'iscrizione e di variazione anagrafica, esercitando le proprie competenze in materia sanitaria.

  • Viene ridotto il termine per l’avvio del procedimento di cancellazione anagrafica dello straniero, da un anno a sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno, per mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale.

  • È istituito un apposito registro nazionale delle persone senza fissa dimora presso il ministero dell'Interno. In mancanza del domicilio la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune dove ha stabilito il proprio domicilio, in mancanza del domicilio, si considera residente nel comune di nascita.