Sostituti d’imposta: conservazione informatica delle dichiarazioni anche senza firma
Il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale ai propri dipendenti può conservare le copie delle dichiarazioni anche in formato elettronico. La copia conservata in formato digitale da parte di chi effettua la trasmissione, inoltre, può anche non riportare la sottoscrizione del contribuente sostituito, sempre necessaria nell’originale consegnato.
Il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale ai propri dipendenti può conservare le copie delle dichiarazioni anche in formato elettronico. La copia conservata in formato digitale da parte di chi effettua la trasmissione, inoltre, può anche non riportare la sottoscrizione del contribuente sostituito, sempre necessaria nell’originale consegnato.
Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 194/E del 30 luglio 2009, con la quale ha richiamato la risoluzione n. 298/E del 18 ottobre 2007 che chiariva che la sottoscrizione della dichiarazione da parte del contribuente (modello 730 o Unico) ovvero del sostituto d’imposta (modello 770) è un elemento essenziale del modello originale che deve essere conservato da tali soggetti, mentre analoga previsione non ricorre per il modello conservato dal soggetto incaricato della trasmissione, il quale è tenuto a conservare la “copia” della dichiarazione trasmessa, in luogo dell’“originale” sottoscritto e conservato dal contribuente o dal sostituto d’imposta. La copia conservata su supporto informatico dal soggetto incaricato della trasmissione può, quindi, non riprodurre la sottoscrizione del contribuente.
Ricordiamo che i sostituti d’imposta devono conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione. Al contrario dei CAF non devono, invece, conservare le schede relative alle scelte per la destinazione dell’8 per mille e del 5 per mille, che devono essere consegnate all’Amministrazione finanziaria.