Timbratura del cartellino da parte dei colleghi: non c’è truffa se non c’è dolo
Far timbrare il cartellino dai colleghi, ma risultare assenti dal lavoro, rappresenta un atto illegale, ma non configura necessariamente il reato di truffa, se non si dimostra il dolo del lavoratore.
Far timbrare il cartellino dai colleghi, ma risultare assenti dal lavoro, rappresenta un atto illegale, ma non configura necessariamente il reato di truffa, se non si dimostra il dolo del lavoratore.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, Sesta Sezione Penale, con la sentenza n. 30346/2009, che ha annullato con rinvio una decisione della Corte di Appello di Milano che aveva condannato alcuni dipendenti comunali per aver firmato il foglio delle presenze pur risultando assenti dal lavoro.
Non si può, infatti, condannare per truffa un dipendente che timbri il cartellino risultando poi assente, quando non si dimostri chiaramente ed inequivocabilmente l’esistenza della precisa volontà di conseguire un ingiusto profitto con altrui danno e, di conseguenza, di danneggiare a proprio vantaggio il datore di lavoro.