Vittime del terrorismo: chiarimenti sul trattamento pensionistico

L’Inpdap ha pubblicato sul proprio sito alcuni chiarimenti in risposta ad alcuni articoli di stampa pubblicati giovedì 30 luglio, precisando di non avere “attuato alcun blocco all’erogazione delle pensioni così come stabilito dalla Legge 206 del 2004”, né tantomeno “revocato, con una circolare la sua precedente decisione rendendo provvisorie le pensioni definitive erogate dal 2006”.

    L’Inpdap ha pubblicato sul proprio sito alcuni chiarimenti in risposta ad alcuni articoli di stampa pubblicati giovedì 30 luglio, precisando di non avere “attuato alcun blocco all’erogazione delle pensioni così come stabilito dalla Legge 206 del 2004”, né tantomeno “revocato, con una circolare la sua precedente decisione rendendo provvisorie le pensioni definitive erogate dal 2006”.

L’articolo 4, comma 2, della Legge 206 del 2004  prevede, per tutti coloro che abbiano subito un’invalidità permanente pari o superiore all’80% della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale  matrice, il diritto immediato alla pensione diretta, in misura pari all’ultima retribuzione percepita.

Tale norma non specifica se l’attività lavorativa dalla quale deriva il trattamento pensionistico dell’interessato deve essere in atto al momento del verificarsi dell’evento terroristico o se la stessa possa essere stata intrapresa anche successivamente al verificarsi dello stesso.

Le circolari numero 30 del 23ottobre 2007 e numero 122 del 24 ottobre dello stesso anno, rispettivamente dell’Inpdap e dell’Inps, diramate per l’uniforme applicazione dei benefici previsti dalla   citata legge 206, si limitano a riportare il dettato normativo.

A seguito di numerose richieste di concessione della pensione immediata, in base alle disposizioni dell’articolo  comma 2, della legge in esame, da parte di soggetti portatori di grado di invalidità pari o superiore all’80%, che avevano intrapreso la prima attività lavorativa dopo l’evento terroristico, i due Enti previdenziali hanno avvertito l’esigenza di un’interpretazione della norma da parte del Consiglio di Stato che chiarisse definitivamente quali fossero i destinatari del citato beneficio.

L’Inpdap ha così diramato la nota operativa n. 43 del 30 luglio 2009 con la quale, ad integrazione della circolare n. 30 del 23 ottobre 2007 e della recente nota operativa n. 41/2009, ha precisato che, nella fattispecie su esposta, i trattamenti di pensione saranno liquidati con la sola avvertenza che etti trattamenti potrebbero subire delle modifiche a seguito del parere che sarà fornito dal Consiglio di Stato.