Azione collettiva per l’efficienza delle pubbliche amministrazioni
Il 17 dicembre il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo di attuazione della Riforma Brunetta in materia di ricorso per l’efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici.
Il 17 dicembre il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo di attuazione della Riforma Brunetta in materia di ricorso per l’efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici.
L’idea portante è quella di legare la soddisfazione della pretesa avanzata da uno o più cittadini al promovimento di un controllo esterno di tipo giudiziale sul rispetto, da parte delle pubbliche amministrazioni, degli standard (di qualità, di economicità, di tempestività) loro imposti. Il tutto assicurando la massima pubblicità al giudizio e la costante responsabilizzazione degli operatori pubblici.
Gli elementi caratterizzanti la disciplina contenuta nel decreto, così come leggiamo sullo stesso sito del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, sono:
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“il ricorso consegue alla lesione di interessi giuridicamente rilevanti per una pluralità di utenti provocata dalla violazione di standard qualitativi ed economici così come degli obblighi contenuti nelle Carte di servizi oppure dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali: l’oggetto del giudizio (lo scostamento da uno standard) si lega quindi strettamente alla previa definizione di standard di qualità organizzativa, che si persegue con il decreto legislativo n. 150/2009 (Riforma Brunetta);
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la sua proponibilità sia da parte dei singoli aventi un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata sia da parte di associazioni e comitati a tutela degli interessi dei propri associati;
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la previsione di una diffida preventiva all’amministrazione, che viene così resa edotta tempestivamente della pretesa collettiva e può porre rimedio ai vizi lamentati scongiurando la proposizione dell’azione;
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il collegamento della sentenza con l’eventuale avvio di procedure innanzi agli organi preposti all’individuazione dei soggetti che abbiano cagionato l’inefficienza, alla loro valutazione e all’avvio del giudizio disciplinare, oltre che la sua comunicazione alla Corte dei conti e alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (recentemente istituita dalla Riforma Brunetta);
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la previsione di idonee forme di pubblicità del procedimento giurisdizionale, della sentenza e delle misure adottate per ottemperarvi allo scopo di potenziare la funzione di deterrenza;
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la possibilità di ricorrere al giudice dell’ottemperanza, in base ai principi generali del processo amministrativo, qualora l’amministrazione non adempie alla pronuncia”.