Conversione in legge, con modifiche, del decreto salva-precari
Nella G.U. n. 274 del 24.11.2009 è stata pubblicata la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, concernente disposizioni urgenti per attribuire la priorità nel conferimento delle supplenze ai precari disoccupati a determinate condizioni.
Nella G.U. n. 274 del 24.11.2009 è stata pubblicata la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, concernente disposizioni urgenti per attribuire la priorità nel conferimento delle supplenze ai precari disoccupati a determinate condizioni.
Ecco le principali modifiche apportate:
IMMISSIONI IN RUOLO
I contratti a tempo determinato possono trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato solo nel caso di immissione in ruolo, ai sensi delle disposizioni vigenti e sulla base delle graduatorie concorsuali e ad esaurimento e della programmazione triennale delle assunzioni disposte ai sensi dell’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
INTERPELLI SUPPLENTI TRAMITE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
In attuazione del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, gli atti di convocazione dei supplenti, ai fini del conferimento delle supplenze, avvengono anche attraverso la casella di posta elettronica certificata;
PRIORITA’ NEL CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE PER L’ANNO SCOLASTICO 2009/2010
Per l’anno scolastico 2009-2010 le supplenze al personale docente e al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario per la sostituzione temporanea dei titolari, , vengono assegnate, con precedenza assoluta ed a prescindere dall'inserimento nelle graduatorie di istituto, al personale inserito nelle graduatorie ad esaurimento provinciali già destinatario di contratto a tempo determinato, annuale o fino al termine delle attività didattiche, nell'anno scolastico 2008-2009 o che abbia conseguito nel medesimo anno scolastico, attraverso le graduatorie di istituto, una supplenza di almeno centottanta giorni, che non abbia potuto stipulare per l'anno scolastico 2009-2010 la stessa tipologia di contratto per carenza di posti disponibili, non sia destinatario di un contratto a tempo indeterminato e non risulti collocato a riposo.
OPERAZIONI INIZIO ANNO SCOLASTICO
L’art. 4 della Legge 333/2001 stabilisce che le assunzioni a tempo indeterminato, i provvedimenti di utilizzazione, di assegnazione provvisoria e comunque quelli di durata annuale riguardanti il personale di ruolo, devono essere completati entro il 31 luglio di ciascun anno. I contratti a tempo indeterminato stipulati dai dirigenti territorialmente competenti dopo tale data comportano il differimento delle assunzioni in servizio al 1° settembre dell'anno successivo, fermi restando gli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico di conferimento della nomina. Entro la medesima data i dirigenti territorialmente competenti procedono altresì alle nomine dei supplenti annuali, e fino al termine dell'attività didattica attingendo alle graduatorie permanenti provinciali.
Decorso il termine del 31 luglio, i dirigenti scolastici provvedono alle nomine dei supplenti annuali e fino al termine delle attività didattiche attingendo alle graduatorie permanenti provinciali.
L’attuale legge sposta, per l’anno scolastico 2010-2011, il termine del 31 luglio 2011 al 31 agosto 2011.
INCLUSIONE PERSONALE DOCENTE IN GRADUATORIA AD ESAURIMENTO IN ALTRA PROVINCIA
La collocazione in coda di quanti hanno chiesto lo spostamento in altra provincia (massimo 3), viene confermata per la validità delle attuali graduatorie per il biennio 2009/2011. In occasione del prossimo aggiornamento delle graduatorie sarà consentito il riconoscimento del diritto di ciascun candidato al trasferimento in una sola provincia a sua scelta, con il riconoscimento del punteggio e della conseguente posizione nella graduatoria.
ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO PER I SERVIZI DI INSEGNAMENTO NELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO
Nelle operazioni di integrazione e di aggiornamento delle graduatorie permanenti da disporre con decorrenza dal 1º settembre 2009 per il biennio scolastico 2009-2010 e 2010-2011, non è consentito modificare la scelta già precedentemente effettuata in merito all’attribuzione del punteggio per i servizi prestati in relazione ad una o più specifiche graduatorie. In realtà tale divieto già era previsto nella tabella di valutazione ma vi erano state pronunce contrarie da parte di alcuni giudici amministrativi. La previsione, per legge, di tale divieto di spostamento del punteggio per i servizi rende, per il futuro, inattaccabile tale previsione.
CANCELLAZIONE IMMESSI IN RUOLO DA ALTRE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO
A decorrere dall’anno scolastico 2010-2011, non è consentita la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti che hanno già stipulato contratto a tempo indeterminato per qualsiasi tipologia di posti di insegnamento o classi di concorso.
In precedenza gli immessi in ruolo in una determinata classe della scuola secondaria o tipologia di posto per la scuola primaria e/o dell’infanzia, potevano mantenere la collocazione in graduatoria per altre tipologie.
SCIOGLIMENTO DELLA RISERVA
Viene confermato quanto stabilito dall’articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, per cui viene sciolta la riserva di quanti abbiano conseguito l’abilitazione all’insegnamento e il diploma di specializzazione per il sostegno attraverso la partecipazione ai corsi speciali indetti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 21 del 9 febbraio 2005, ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, purché abbiano maturato il requisito di servizio di 360 giorni, reso in qualunque ordine e grado di scuola, entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione ai suddetti corsi speciali e che abbiano superato l'esame di Stato. I docenti in questione sono inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento.
MOBILITA’ PER DOCENTI DI RUOLO ABILITATI CON RISERVA
A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 167/2009, l’abilitazione all’insegnamento conseguita dai docenti con contratto a tempo indeterminato, in servizio presso la scuola pubblica, ammessi con riserva ai corsi speciali indetti con i decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 21 del 9 febbraio 2005 e n. 85 del 18 novembre 2005, ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, è titolo valido per la partecipazione a tutte le procedure di mobilità professionale previste dalla normativa vigente.
DOCUMENTAZIONE E VERIFICHE PER BENEFICI LEGGE 104/92
A decorrere dall’anno scolastico 2009-2010, i docenti e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario che si avvalgono o chiedono di avvalersi dei benefìci previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (assistenza ai disabili), o dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (riserve nelle assunzioni) , all’atto della richiesta di inserimento nella graduatoria di una provincia diversa da quella di residenza, trasmettono alle autorità scolastiche della provincia nella cui graduatoria chiedono di essere inseriti la certificazione medica originale comprovante le condizioni personali o familiari che danno diritto a fruire dei benefìci medesimi. Per il personale già inserito nella graduatoria di una provincia diversa da quella di residenza la certificazione è trasmessa nei termini stabiliti da apposito l regolamento.
Le autorità scolastiche che ricevono le documentazioni di cui sopra, qualora sussistano motivate ragioni ovvero anche con metodi a campione, richiedono ulteriori accertamenti sulla sussistenza delle condizioni personali o familiari che danno diritto a fruire dei benefìci previsti dalle citate norme; questi ultimi sono svolti presso un’unità sanitaria locale diversa da quella che ha esaminato la documentazione ai sensi dell’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, individuata secondo criteri di competenza stabiliti da apposito regolamento.
RICONOSCIMENTO TITOLI PROFESSIONALI NELLE SCUOLE DI LINGUA TEDESCA DI BOLZANO
Il comma 4 dell’art. 427 del D.L.vo 297/94 prevede che ai posti di insegnamento nelle scuole con lingua di insegnamento tedesca della provincia di Bolzano e ai posti di insegnamento delle classi di concorso di tedesco nella scuola media in lingua italiana della provincia di Bolzano e di tedesco negli istituti di istruzione secondaria superiore in lingua italiana della provincia di Bolzano, possono accedere anche coloro che siano in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero, dichiarato equipollente dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione ai soli fini dell'insegnamento.
L’attuale legge aggiunge stabilisce che, fermo restando che il beneficiario del riconoscimento delle qualifiche professionali deve possedere le conoscenze linguistiche necessarie, su richiesta dell’interessato il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca può limitare gli effetti del riconoscimento previsti dall’articolo 3 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, ai soli fini dell’accesso ai posti di insegnamento nelle scuole di lingua tedesca della provincia di Bolzano.
Raffaele Manzoni