Indennità di disoccupazione per docenti e ATA: le indicazioni dell’INPS

L’Inps, in data 16 dicembre 2009, ha emanato la circolare n. 125, con la quale, nel trasmettere la Convenzione 5 agosto 2009 (di durata triennale) fra INPS, MIUR e Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche sociali, ha fornito indicazioni in merito alle misure adottate a sostegno del personale docente e ATA che, già destinatario nell’anno scolastico 2008/2009 di contratto di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, non ha avuto, nel corrente anno scolastico, la possibilità di stipulare analogo contratto, a seguito degli interventi di razionalizzazione della spesa previsti dall’art. 64 del decreto legge 112 del 25/6/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 133 del 6/8/2008.

L’Inps, in data 16 dicembre 2009, ha emanato la circolare n. 125, con la quale, nel trasmettere la Convenzione 5 agosto 2009 (di durata triennale) fra INPS, MIUR e Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche sociali, ha fornito indicazioni in merito alle misure adottate a sostegno del personale docente e ATA che, già destinatario nell’anno scolastico 2008/2009 di contratto di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, non ha avuto, nel corrente anno scolastico, la possibilità di stipulare analogo contratto, a seguito degli interventi di razionalizzazione della spesa  previsti dall’art. 64 del decreto legge 112 del 25/6/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 133 del 6/8/2008.

A detto personale spetta, per i periodi di utilizzo, il trattamento economico previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto scuola, da corrispondersi a carico dello stato di previsione del bilancio del MIUR, con riferimento alle ore di servizio effettivamente svolte.

Per i periodi di “non lavoro” durante l’anno solare, il personale precario docente e ATA  avrà diritto all’indennità ordinaria di disoccupazione.

Successivamente alla stipula della Convenzione, il Decreto Legge n. 134 del 25/9/2009 ha dettato ulteriori disposizioni per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l’anno scolastico 2009/2010 ed ha previsto che l’amministrazione scolastica assegni le supplenze, con precedenza assoluta ed a prescindere dall’inserimento nelle graduatorie di Istituto, al personale inserito nelle graduatorie ad esaurimento.

L’amministrazione scolastica può, inoltre, promuovere, in collaborazione con le Regioni, progetti della durata di tre mesi, prorogabili a otto, da realizzarsi prioritariamente mediante l’utilizzo dei lavoratori precari della scuola, percettori dell’indennità di disoccupazione, a cui può essere corrisposta un’indennità di partecipazione a carico delle risorse messe a disposizione delle Regioni.

Per beneficiare della prestazione, il lavoratore deve sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale, pena la relativa decadenza, utilizzando l’apposito campo del modello di domanda.

Presentazione della domanda

La domanda, da redarre sull’apposito modello DS21, deve essere presentata:

  1. direttamente alla struttura INPS di residenza del lavoratore e contestualmente copia della domanda o attestazione dell’avvenuta presentazione a INPS, presso la Scuola dove è stato prestato servizio nell’anno scolastico 2008/2009;

  2. per il tramite di un Ente di Patronato, e contestualmente copia o attestazione dell’avvenuta presentazione, anche alla Scuola dove e’ stato prestato servizio nell’anno scolastico 2008/2009.

Le domande eventualmente già giacenti presso le Istituzioni Scolastiche dovranno pervenire, nel più breve tempo possibile, alla struttura INPS territorialmente competente, a cura delle stesse Istituzioni Scolastiche.

Se il lavoratore ha già presentato domanda di disoccupazione, la stessa viene considerata valida.

Per agevolare questa tipologia di lavoratori che potranno alternare periodi di disoccupazione a periodi di supplenze è sufficiente, fermo restando il limite temporale dell’anno scolastico 2009/2010:

  1. la presentazione di una sola domanda anche in caso di riprese lavorative superiori ai 5 giorni;

  2. una sola dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a una offerta formativa congrua all’atto della presentazione della domanda (D.I.D.).

Resta fermo che il lavoratore deve recarsi al Centro per l’Impiego competente in base alla residenza, al fine di certificare il proprio status di disoccupato.


Adempimenti per le istituzioni scolastiche 

Per garantire la regolarità della erogazione della prestazione da parte dell’INPS, le scuole devono tempestivamente comunicare all’Istituto, attraverso UNILAV ed Emens, il conferimento di supplenze temporanee di qualsiasi durata e la data di cessazione delle medesime.

È data, comunque, facoltàal lavoratore, di comunicare alla Struttura INPS di residenza,  la supplenza o la cessazione della medesima.

Inoltre, le Istituzioni Scolastiche, devono tempestivamente comunicare alla Struttura INPS di residenza del lavoratore, in via cartacea ed in attesa di concordare le modalità per lo scambio telematico dei flussi informativi,  i casi di rifiuto immotivato delle offerte di contratti di supplenza temporanea, con l’indicazione dei dati anagrafici del lavoratore (compreso il codice fiscale), e della data del rifiuto.

Il mancato puntuale invio di dette informazioni può comportare responsabilità per danno erariale.

Resta ferma la modalità di richiesta per l’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti per l’eventuale personale docente e ATA avente diritto.

 

 

Requisiti necessari

  • 2 anni di anzianità assicurativa;

  • requisito contributivo: 1 anno di contribuzione (52 contributi settimanali contro la disoccupazione) nel biennio.


Durata e misura della prestazione

L’indennità viene corrisposta per un massimo di 8 mesi, al lavoratore disoccupato con età inferiore ai 50 anni; per il disoccupato ultracinquantenne, l’indennità può essere corrisposta fino a 12 mesi, ed in entrambe le ipotesi spetta, nelle seguenti percentuali:

  • per i primi 6 mesi il 60% della retribuzione media degli ultimi tre mesi precedenti l’inizio del periodo i disoccupazione;

  • per i 2 mesi successivi, il 50% della retribuzione media degli ultimi tre mesi precedenti l’inizio del periodo i disoccupazione;

  • per i restanti mesi, il 40% della retribuzione media degli ultimi tre mesi precedenti l’inizio del periodo i disoccupazione.

I contratti di supplenza stipulati per l’anno scolastico 2009/2010 prorogano il periodo di durata della prestazione, in misura pari alla durata del contratto.