Messa in sicurezza degli edifici scolastici: parere Conferenza Unificata
Il 29 ottobre scorso la Conferenza Unificata delle Regioni ha espresso parere favorevole, ma condizionato all’accoglimento di alcune richieste, sul piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, di cui all’art. 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Il 29 ottobre scorso la Conferenza Unificata delle Regioni ha espresso parere favorevole, ma condizionato all’accoglimento di alcune richieste, sul piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, di cui all’art. 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Le Regioni ritengono necessario inserire nel testo dell'Intesa 880/CU del 13 ottobre 2005 e nel Documento di attuazione i seguenti emendamenti:
Emendamenti da introdurre all’Intesa 880/CU del 13 ottobre 2005
All’art. 3 dell’Intesa è aggiunto il seguente art. 3-ter.
Articolo 3ter – Ammissibilità delle spese
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Saranno considerate ammissibili le spese connesse alla realizzazione delle opere così come definite dal progetto definitivo esaminato dalla Regione ai fini della dichiarazione di coerenza ai sensi dell’art. 3, comma 6 dell’Intesa istituzionale e le variazioni a tale progetto, giustificate ai sensi dell’art. 132 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, comunque tali da rispettare la coerenza del progetto con gli obiettivi del programma.
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A parziale deroga di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo saranno altresì ammesse entro i limiti di legge e nell'esclusivo interesse del Ente Aggiudicatore, le varianti, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, semprechè siano finalizzate ad un incremento del livello di sicurezza complessivo dell'edificio e trovino copertura nella somma complessivamente stanziata per l'esecuzione dell'opera
Emendamenti da introdurre al testo del Documento di attuazione approvato dall’Intesa 880/CU del 13 ottobre 2005
All’art. 2 del Documento di attuazione dell’Intesa è aggiunto il seguente comma 3-bis
Art 2
3. Le opere saranno realizzate in conformità al progetto di cui al comma 1 restando altresì ammesse a finanziamento esclusivamente le variazioni, giustificate ai sensi dell’art. 25 legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, comunque tali da rispettare la coerenza del progetto con gli obiettivi del programma.
3bis. A parziale deroga di quanto disposto dal comma 3 del presente articolo Saranno ammesse entro i limiti di legge e nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, semprechè siano finalizzate ad un incremento del livello di sicurezza complessivo dell'edificio e trovino copertura nella somma complessivamente stanziata per l'esecuzione dell'opera.
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Qualora ricorrano le condizioni di cui ai precedenti commi 3 e 3bis l’Ente aggiudicatore, intervenute le approvazioni di legge da parte degli organi competenti, si impegna a darne comunicazione al Ministero ed alla Regione, trasmettendo, copia conforme dei relativi atti di approvazione.