Concorsi per soli titoli accesso ai profili professionali area A e B personale ATA: chiarimenti
Circa la validità dei titoli di studio non più previsti dalla tab. B allegata al CCNL 29.11.07 per l’accesso al profilo professionale cui si concorre, il Miur ha fornito chiarimenti con la nota prot. n. 11250 del 22 luglio 2009.
Circa la validità dei titoli di studio non più previsti dalla tab. B allegata al CCNL 29.11.07 per l’accesso al profilo professionale cui si concorre, il Miur ha fornito chiarimenti con la nota prot. n. 11250 del 22 luglio 2009.
La questione riguarda, in particolare, coloro che, già inseriti nelle graduatorie permanenti e/o già inseriti negli elenchi provinciali ad esaurimento o graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore scolastico, abbiano poi prodotto domanda di depennamento dalle citate graduatorie e, contestualmente abbiano prodotto domanda di inserimento, per il medesimo profilo professionale oggetto della richiesta di depennamento, nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3^ fascia di altra provincia.
Per tale personale, nella fase dell’inserimento nelle graduatorie permanenti, si pone il problema del titolo di studio non conforme al almeno uno dei titoli di studio previsti dall’attuale o dal precedente ordinamento per l’accesso al profilo professionale richiesto.
Tale personale rischia pertanto di perdere ogni possibilità di continuare a prestare la propria attività lavorativa nelle istituzioni scolastiche statali.
A tale riguardo il Miur precisa che il titolo di studio che ha consentito all’epoca l’inserimento nelle citate graduatorie di cui all’art. 554 del D.Lvo 297/94 e D.M. 75/01 è titolo valido per l’accesso alle graduatorie di circolo e di istituto di 3 fascia per il medesimo profilo professionale e per diversa provincia e, di conseguenza, lo stesso titolo di studio è valido per accedere , poi, alle graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del D.Lvo 297/94 per il medesimo profilo professionale e medesima provincia.