Condizioni necessarie per l’ammissione al gratuito patrocinio
Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R n 115 del 2002, per essere ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, è necessario che dall’ultima dichiarazione dei redditi del richiedente risulti un reddito imponibile annuo non superiore a euro 9.723,84, determinato deducendo dal reddito complessivo gli oneri di cui all’articolo 10 dello stesso decreto.
Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R n 115 del 2002, per essere ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, è necessario che dall’ultima dichiarazione dei redditi del richiedente risulti un reddito imponibile annuo non superiore a euro 9.723,84, determinato deducendo dal reddito complessivo gli oneri di cui all’articolo 10 dello stesso decreto.
Ai fini della determinazione del limite di reddito, inoltre, si deve tener conto anche “dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva”.
Con la risoluzione n. 159/E del 15 giugno 2009 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che nel calcolo della soglia minima di reddito necessaria per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, la deduzione per assicurare la progressività dell’imposta debba essere considerata alla stregua dei redditi esenti da IRPEF che, secondo l’art. 76 D.P.R n 115 del 2002, concorrono alla determinazione del relativo ammontare, mentre devono ritenersi deducibili esclusivamente gli oneri di cui all’art. 10 del TUIR i quali, nella previgente normativa come in quella attuale, vengono riconosciuti, in considerazione della loro valenza morale e sociale, per la capacità di incidere sulla situazione personale del contribuente, a prescindere dal sistema di determinazione dell’imponibile e dell’imposta.