Congedi biennali retribuiti
Il diritto a fruire di un congedo straordinario dal lavoro è esercitabile per un periodo massimo di due anni in modo frazionato o continuativo, è interamente retribuito e periodo può essere goduto una sola volta nell'arco dell'intera vita lavorativa del familiare che assista il malato.
Il diritto a fruire di un congedo straordinario dal lavoro è esercitabile per un periodo massimo di due anni in modo frazionato o continuativo, è interamente retribuito e periodo può essere goduto una sola volta nell'arco dell'intera vita lavorativa del familiare che assista il malato.
Durante il periodo di congedo retribuito non è possibile usufruire dei benefici di cui all’art. 33 della legge 104/92 cioè dei permessi lavorativi di tre giorni mensili.
Il congedo incide negativamente sulla maturazione delle ferie e sul trattamento di fine servizio, mentre è utile ai fini del trattamento di quiescenza.
Al cessare della fattispecie legittimante la fruizione del beneficio, il dipendente sarà tenuto ad interrompere il congedo ed a rientrare in servizio.
Lo ha chiarito il Miur, con la nota prot. n.8270 del 16 giugno 2009, con la quale ha anche riassunto la normativa concernente i congedi biennali retribuiti alla luce delle recenti sentenze emesse dalla Corte Costituzionale.
In sintesi:
- l’art. 42, comma 5, del Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 prevedeva originariamente il diritto a fruire del congedo alla “…lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, o , dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità….”;
- la Corte Costituzionale, con la sentenza dell’8 giugno 2005, n. 233, ha stabilito che tale diritto spetta anche ai fratelli e sorelle conviventi nell’ipotesi in cui i genitori non siano in grado di assistere il soggetto con handicap in situazione di gravità;
- la Corte Costituzionale, con la sentenza del 18 aprile 2007 n. 158, ha esteso al coniuge convivente con il disabile il diritto ad usufruire di tale congedo retribuito.
- ancora la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 19 del 26 gennaio 2009, ha allargato la possibilità di fruire del congedo biennale retribuito anche ai figli conviventi che assistano il genitore con handicap grave, in assenza di altri soggetti idonei a prendersene cura.