Dipendente assente per malattia e svolgimento di altra attività
Viola i doveri contrattuali di correttezza e buona fede il dipendente che, durante il periodo di malattia, svolge un’altra attività lavorativa, dimostrando così scarsa attenzione alla propria salute ed ai relativi doveri di cura e di non ritardata guarigione, oltre che esplicativi del fatto che lo stato di malattia non è assoluto e non impedisce comunque l'espletamento di altra attività.
Viola i doveri contrattuali di correttezza e buona fede il dipendente che, durante il periodo di malattia, svolge un’altra attività lavorativa, dimostrando così scarsa attenzione alla propria salute ed ai relativi doveri di cura e di non ritardata guarigione, oltre che esplicativi del fatto che lo stato di malattia non è assoluto e non impedisce comunque l'espletamento di altra attività.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 9474 del 21 aprile 2009.
Nel caso specifico, inoltre, il dipendente, assente dal lavoro per una coxoartrosi all’anca, si era recato al mare guidando una moto di grossa cilindrata, altro elemento giudicato dalla Corte incompatibile con lo stato di malattia.
È quindi legittimo il licenziamento del dipendente che non salvaguarda il proprio stato di salute durante la malattia ed, anzi, lo pregiudica con comportamenti “pericolosi”.