Disabili: IVA agevolata al 4% e vendita anticipata dell’autovettura
La legge finanziaria per l'anno 2007, n. 296 del 27 dicembre 2006, all'art. 1, comma 37, ha introdotto una limitazione alle agevolazioni tributarie previste per gli autoveicoli utilizzati per la locomozione dei soggetti portatori di handicap.
La legge finanziaria per l'anno 2007, n. 296 del 27 dicembre 2006, all'art. 1, comma 37, ha introdotto una limitazione alle agevolazioni tributarie previste per gli autoveicoli utilizzati per la locomozione dei soggetti portatori di handicap.
In
particolare tale disposizione stabilisce che, "in
caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito delle autovetture
per le quali l'acquirente ha usufruito dei benefici fiscali prima del
decorso del termine di due anni dall'acquisto, è dovuta la
differenza fra l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella
risultante dall'applicazione delle agevolazioni stesse. La
disposizione non si applica per i disabili che, in seguito a mutate
necessità dovute al proprio handicap, cedano il proprio veicolo per
acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi
adattamenti".
In
base a tale disposizione, in caso di rivendita anticipata del veicolo
acquistato con l'aliquota del 4%, il disabile è tenuto a riversare
la differenza di imposta tra tale aliquota e quella ordinaria non
corrisposta al momento dell'acquisto.
Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 136/E del 28 maggio 2009.
Nel caso sottoposto all’esame, l’Agenzia ha però chiarito che non si concretizza la fattispecie elusiva ipotizzata dalla norma, costituita dal fatto che l'acquisto agevolato è preordinato al successivo trasferimento del bene in favore di un soggetto che non ha diritto ad usufruire del beneficio, in quanto il contribuente riferisce di aver ricevuto in eredità un'autovettura, precedentemente acquistata dal "de cuius" con l'applicazione dell'IVA agevolata e di voler vendere il veicolo prima che siano trascorsi due anni dall'acquisto dello stesso da parte del de cuius.
La ratio antielusiva del comma 37 può trovare, quindi, applicazione soltanto in relazione a negozi giuridici inter vivos, siano essi di tipo sinallagmatico o a titolo gratuito, che manifestino la volontà del soggetto che ha beneficiato dell'IVA agevolata di trasferire la proprietà del bene a terzi, entro un breve periodo dall'acquisto. Tale circostanza lascerebbe supporre, infatti, che l'acquisto del veicolo già in origine non fosse preordinato alle necessità del disabile e giustifica pertanto la decadenza dal beneficio fiscale.