Formazione iniziale del personale docente: parere del CNPI
Con parere prot. n. 6551 del 22 giugno 2009 il Consiglio nazionale della pubblica istruzione ha espresso il proprio parere sullo schema di regolamento concernente la "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale del personale docente del sistema educativo di istruzione e formazione".
Con parere prot. n. 6551 del 22 giugno 2009 il Consiglio nazionale della pubblica istruzione ha espresso il proprio parere sullo schema di regolamento concernente la "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale del personale docente del sistema educativo di istruzione e formazione".
La formazione iniziale, finalizzata a valorizzare la funzione docente, dovrà - sostiene il CNPI - promuovere l’acquisizione di conoscenze e competenze disciplinari, epistemologiche, psicologiche, pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative e relazionali, rapportandosi con i cambiamenti sociali in atto.
Per quanto concerne la struttura dei percorsi formativi delineati all’art. 3 dello schema di regolamento, il Cnpi, nel condividere la scelta di una loro articolazione, ritiene, comunque, necessario che venga esplicitato il richiamo all’unitarietà della funzione docente, pur nelle specificità che devono contrassegnarla, anche in relazione all’ordine e grado di scuola in cui opera, collocato nel ridefinito percorso scolastico obbligatorio di durata decennale. A tale proposito, occorre prevedere attività e percorsi in cui le conoscenze disciplinari possano essere messe in gioco dall’insegnante nei contesti di apprendimento. Il Cnpi ritiene opportuno che piani di studio, laboratori e attività di tirocinio concorrano a realizzare un equilibrio tra sapere disciplinare-didattico e sapere psico-pedagogico, superando concettualmente la frammentazione dei tre percorsi formativi, prevedendo nuclei formativi integrati ancorché declinati sulla specificità richiesta dal dover essere pronti a lavorare e a relazionarsi con età psicofisiche diverse.
Inoltre, il Cnpi ritiene che debba essere previsto un chiaro riferimento alla cultura della “formazione lungo tutto l’arco della vita”, che interessa e coinvolge tutto il percorso educativo e formativo, dall’infanzia all’età adulta, che deve poter contare su insegnanti e formatori all’altezza dei compiti assegnati all’istruzione e alla formazione nell’attuale momento storico e in prospettiva.
Riguardo al tirocinio, il Cnpi, nel ribadire l’importanza di questa attività, ritiene che in ogni percorso formativo esso debba diventarne il tratto qualificante, permettendo una prima verifica della capacità di sintesi tra teorie e pratica cui l’insegnante è chiamato ad operare nella sua attività professionale.
Il Cnpi considera importante che tale attività sia ridefinita secondo l’impostazione della “ricerca-azione”, integrando così la formazione accademica del percorso di laurea magistrale con l’esperienza maturata dalle scuole nell’attività professionale diretta.
In merito all’articolo 16 dello schema di regolamento, che disciplina le modalità transitorie di accesso all’abilitazione all’insegnamento, il Cnpi propone di:
- riconoscere come titolo transitorio di accesso al tirocinio formativo attivo, anche in soprannumero, il servizio prestato per almeno un biennio presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione;
- riconoscere il servizio prestato presso le istituzioni scolastiche come parte dei crediti formativi previsti nel tirocinio con particolare riferimento ai laboratori didattici di cui alla tabella 12;
- consentire lo svolgimento dell’anno di tirocinio formativo attivo, previa stipula della relativa convenzione con l’università per i fini di cui all’art. 10, comma 3, lett. b), presso l’istituzione scolastica sede di servizio nell’anno scolastico di riferimento;
- riconoscere a tutti coloro che hanno superato l’esame di ammissione alla Scuola di specializzazione per l’insegnamento secondario che non siano stati ammessi alla frequenza per il numero limitato di posti, un credito nella formulazione della graduatoria di accesso al Tfa.
Infine, secondo il CNPI, occorre prevedere, per non disperdere competenze professionali acquisite sul campo, misure di riconoscimento del servizio prestato:
- nella scuola dell’infanzia, da personale con un titolo di studio conseguito al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale con valore legale e con possibilità di partecipare a concorsi ordinari;
- nella scuola primaria, da personale con un titolo di diploma di maturità magistrale abilitante ai fini dell’insegnamento.
Allo stesso modo vanno previste misure di riconoscimento del servizio prestato per l’inserimento in percorsi universitari per la formazione del personale docente per gli Itp e per i docenti di quelle classi di concorso che per l’esiguo numero di personale coinvolto, non hanno visto l’attivazione di Ssis o di procedure on-line.