Incostituzionali due norme contenute nell'articolo 64 della legge 133/2008
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 200 depositata in Cancelleria il 2 luglio 2009, riuniti i giudizi riservati a separate decisioni di questioni di legittimità costituzionale, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 64, comma 4, lettera f-bis) e f-ter) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), come convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 200 depositata in Cancelleria il 2 luglio 2009, riuniti i giudizi riservati a separate decisioni di questioni di legittimità costituzionale, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 64, comma 4, lettera f-bis) e f-ter) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), come convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
La suddetta lettera f-bis prevedeva la definizione, mediante regolamento, di criteri, tempi e modalità per la determinazione e l'articolazione dell'azione di ridimensionamento della rete scolastica prevedendo, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'attivazione di servizi qualificati per la migliore fruizione dell'offerta formativa; mentre la lettera f-ter stabiliva che nel caso di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti.
Gli altri ricorsi promossi da otto Regioni sono stati invece respinti.