Indennità di disoccupazione: giusta causa di dimissioni, da parte del lavoratore, determinate dal mancato pagamento della retribuzione
Nulla osta all’accoglimento delle domande di disoccupazione nel caso in cui il lavoratore, successivamente alle dimissioni, abbia ricevuto quanto dovuto a titolo di retribuzioni, pur non avendo manifestato la volontà di difendersi in giudizio nei confronti del comportamento illecito del datore di lavoro.
Nulla osta all’accoglimento delle domande di disoccupazione nel caso in cui il lavoratore, successivamente alle dimissioni, abbia ricevuto quanto dovuto a titolo di retribuzioni, pur non avendo manifestato la volontà di difendersi in giudizio nei confronti del comportamento illecito del datore di lavoro.
Lo ha chiarito l’Inps, con il Messaggio 20 luglio 2009 n. 16410, con il quale, mutando il proprio orientamento espresso nella circolare n. 163/2003, ha stabilito che, in caso di dimissioni per giusta causa, possono essere accolte le richieste di disoccupazione ordinaria, agricola e non agricola, con requisiti normali o ridotti, anche qualora il lavoratore abbia ricevuto quanto dovuto relativamente alle retribuzioni, senza aver espresso la volontà di adire le vie legali contro il datore di lavoro.
La suddetta circolare n. 163/2003, prevedeva, invece, che, qualora il lavoratore avesse dichiarato di essersi dimesso per giusta causa, avrebbe dovuto corredare la domanda con una documentazione (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) da cui risultasse almeno la propria volontà di “difendersi in giudizio” nei confronti del comportamento illecito del datore di lavoro (allegazione di diffide, esposti, denunce, citazioni, ricorsi d’urgenza ex articolo 700 c.p.c., sentenze ecc. contro il datore di lavoro, nonché ogni altro documento idoneo), impegnandosi a comunicare l’esito della controversia giudiziale o extragiudiziale.
Tuttavia da più parti sono sorte perplessità circa la riconoscibilità dell’indennità di disoccupazione a favore del lavoratore che, successivamente alle dimissioni per mancato pagamento della retribuzione, aveva comunque ricevuto quanto dovuto e non aveva manifestato alcuna volontà di difendersi in giudizio.
In merito l’Inps ha così stabilito che il tardivo pagamento delle retribuzioni dovute non esclude lo stato di disoccupazione e che la manifestazione di volontà di difendersi in giudizio nei confronti del comportamento illecito del datore di lavoro non è condizione prevista né dall’art. 2119 del c.c., né dalle sentenze della Corte Suprema.