Lavoro occasionale accessorio: ampliamento dell’ambito di applicazione
L’INAIL, con la nota prot. 60010 del 10 luglio 2009, facendo seguito alla circolare INPS n. 88 del 9 luglio 2009, con cui l’Istituto pensionistico ha esteso l'operatività del sistema di regolazione dei buoni lavoro (voucher) a nuove categorie di attività, prestatori e committenti, ha evidenziato le più rilevanti innovazioni normative previste in tema di lavoro occasionale accessorio, che riguardano, tra gli altri, anche la pubblica amministrazione, comprese le istituzioni scolastiche, e gli studenti.
L’INAIL, con la nota prot. 60010 del 10 luglio 2009, facendo seguito alla circolare INPS n. 88 del 9 luglio 2009, con cui l’Istituto pensionistico ha esteso l'operatività del sistema di regolazione dei buoni lavoro (voucher) a nuove categorie di attività, prestatori e committenti, ha evidenziato le più rilevanti innovazioni normative previste in tema di lavoro occasionale accessorio, che riguardano, tra gli altri, anche la pubblica amministrazione, comprese le istituzioni scolastiche, e gli studenti.
Categorie interessate
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studenti con meno di 25 anni di età, iscritti regolarmente a un ciclo di studi presso università od istituti di ogni ordine e grado, possono prestare lavoro occasionale accessorio anche il sabato e la domenica, oltre che nei periodi di vacanza ed in qualsiasi settore produttivo;
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anche le casalinghe possono svolgere prestazioni di natura occasionale nell'ambito di attività agricole di carattere stagionale che, in precedenza, potevano essere svolte da pensionati e studenti;
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i percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno del reddito (da individuare nei percettori di prestazioni di integrazione salariale, quali i cassintegrati e nei percettori di prestazioni connesse con lo stato di disoccupazione), in via sperimentale per l'anno 2009, possono eseguire prestazioni di lavoro accessorio in qualsiasi settore produttivo;
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anche per le manifestazioni fieristiche è possibile ricorrere ai buoni di lavoro accessorio;
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i committenti pubblici possono utilizzare il lavoro occasionale accessorio nell'ambito di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà;
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per i dipendenti pubblici la possibilità di svolgere lavoro occasionale di tipo accessorio è subordinata all'autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza secondo quanto prevede l'art. 53 del Decreto legislativo n. 165/2001 che, peraltro, esclude determinate categorie.
I prestatori possono svolgere attività di lavoro occasionale:
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in generale fino ad un limite economico di 5.000 euro per singolo committente nell’anno solare;
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nel caso di cassaintegrati o lavoratori in mobilità, fino ad un limite economico di 3.000 euro per anno solare.