Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tali matrice
Ad integrazione della circolare n. 30 del 23 ottobre 2007, l’Inpdap, con la nota operativa n. 41 del 23 luglio 2009 ha fornito alcune precisazioni in merito all’applicazione delle disposizioni contenute nella legge 3 agosto 2004, n. 206 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tali matrice.
Ad integrazione della circolare n. 30 del 23 ottobre 2007, l’Inpdap, con la nota operativa n. 41 del 23 luglio 2009 ha fornito alcune precisazioni in merito all’applicazione delle disposizioni contenute nella legge 3 agosto 2004, n. 206 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tali matrice.
Se per effetto dell’attribuzione della maggiorazione di 10 anni il pensionato raggiunge l’anzianità contributiva pari a 18 anni al 31 dicembre 1995, la pensione dovrà essere ricalcolata applicando il sistema retributivo, in luogo del sistema di calcolo misto adottato al momento della prima liquidazione della pensione.
Inoltre, con riferimento alla esatta interpretazione dell’art. 4, comma 2, della citata legge n. 206/2004, l’Inpdap ha richiesto, per il tramite della Presidenza del Consiglio dei Ministri, apposito parere al Consiglio di Stato, inteso a chiarire se abbiano diritto alla pensione immediata, prevista dalla norma citata, anche i soggetti che, portatori di grado di invalidità pari o superiore all’80%, abbiano intrapreso la prima attività lavorativa dopo l’evento terroristico.
Nell’attesa che il Consiglio di Stato esprima le proprie valutazioni al riguardo, le sedi provinciali e territoriali dovranno soprassedere alla liquidazione delle pensioni da attribuire ai sensi del richiamato art. 4, comma 2, per i soggetti che hanno intrapreso la prima attività lavorativa dopo l’evento terroristico.