Permessi lavorativi ex art. 33 della Legge n. 104/1992 tutori o amministratori di sostegno

Ai sensi dell’art. 33, comma 7, della L. n. 104/1992, le disposizioni che disciplinano la concessione dei permessi per assistenza ai disabili gravi “si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità”.

Ai sensi dell’art. 33, comma 7, della L. n. 104/1992, le disposizioni che disciplinano la concessione dei permessi per assistenza ai disabili gravi “si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità”.

Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello prot. 25/I/0007171 del 15 maggio 2009, ha espresso il proprio parere in merito alla possibilità, da parte di “tutori o amministratori di sostegno di persone con handicap in situazione di gravità, prive di genitori o parenti prossimi, i quali dimostrino di assistere con continuità ed in via esclusiva la persona con disabilità anche per gli aspetti esistenziali e della vita quotidiana”, di poter godere dei permessi attribuiti dalla citata normativa.

Secondo il Ministero, l’individuazione, fra i possibili beneficiari dei permessi, degli “affidatari di persone handicappate in situazione di gravità” va interpretata in materia restrittiva, circoscrivendola a quella categoria di soggetti che, peraltro, è destinataria anche di altri benefici disciplinati dal D.Lgs. n. 151/2001, ossia ai “genitori affidatari”.

In relazione a quanto sopra, pertanto, il Ministero ritiene di dover escludere ogni indicazione volta ad ampliare il novero dei soggetti che possono fruire dei permessi per assistenza dei disabili gravi, ai sensi dell’art. 33 della L. n. 104/1992, escludendo pertanto da tali benefici i “tutori o amministratori di sostegno di persone con handicap in situazione di gravità”.