Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il “Decreto anticrisi”: le novità per la scuola
Nella G.U. n. 150 del 1 luglio 2009 è stato pubblicato il decreto legge 1 luglio 2009 n. 78 recante il "Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali". Le novità più importanti che riguardano i dipendenti pubblici sono riportate nell’art. 17 che contiene, in particolare, modifiche e integrazioni all’art. 71 della L. 133/2008.
Nella G.U. n. 150 del 1 luglio 2009 è stato pubblicato il decreto legge 1 luglio 2009 n. 78 recante il "Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali".
Le novità più importanti che riguardano i dipendenti pubblici sono riportate nell’art. 17 che contiene, in particolare, modifiche e integrazioni all’art. 71 della L. 133/2008.
In sintesi:
-
Viene integrato il comma 2 dell’art. 71 della L. 133/2008, per cui, nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare, l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale;
-
Viene soppresso il secondo periodo del comma 3 riguardante le fasce di reperibilità, che tornano pertanto ad essere dalle ore 10 alle ore 12 e dalle 17 alle 19;
-
Viene abrogato il comma 5 con validità per le assenze effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto. Con tale abrogazione l’assenza per malattia è equiparata alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa e non inciderà negativamente sulla distribuzione del salario accessorio.
-
Dopo il comma 5 viene inserito il seguente: “5-bis. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale; conseguentemente i relativi oneri restano comunque a carico delle aziende sanitarie locali.”