Riforma: per i regolamenti vale l’approvazione preliminare
Il comma 25 dell’articolo 17 del decreto legge n. 78 del 1° luglio (c.d. decreto anticrisi) stabilisce che: “Il termine di cui all'articolo 64, comma 4, del decreto legislativo 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi di regolamenti di cui al medesimo articolo”.
Il comma 25 dell’articolo 17 del decreto legge n. 78 del 1° luglio (c.d. decreto anticrisi) stabilisce che: “Il termine di cui all'articolo 64, comma 4, del decreto legislativo 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi di regolamenti di cui al medesimo articolo”.
Pertanto, il termine di dodici mesi dall’entrata in vigore del suddetto decreto legislativo per l’adozione dei regolamenti della Riforma Gelmini si intende comunque rispettato, perché vale la data dell’approvazione preliminare da parte del Consiglio dei Ministri.