Rilascio diplomi e certificati di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione

Relativamente al nuovo modello di diploma (“Diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione”), approvato con D.M. n. 22 del 24 febbraio 2009, il Miur, con la C.M. n. 59 del 23 giugno 2009, segnala le principali novità.

Relativamente al nuovo modello di diploma (“Diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione”), approvato con D.M. n. 22 del 24 febbraio 2009, il Miur, con la C.M. n. 59 del 23 giugno 2009, segnala le principali novità:

  • ciascun diploma reca, in basso a sinistra, un numero progressivo e l’anno di stampa (i diplomi con anno di stampa ad esempio 2009 eccedenti il fabbisogno sono, prioritariamente, utilizzati anche per i licenziati dell’anno scolastico successivo);
  • sul retro del diploma è presente unicamente un riquadro ove occorre indicare la data di consegna ed il numero progressivo assegnato sul “Registro dei diplomi”.

Si ricorda che il rilascio dei certificati, degli attestati e dei diplomi di licenza é gratuito; questi sono esenti da qualsiasi imposta, tassa o contributo (articolo 187 T.U.).

Registro dei diplomi
Sul Registro figurano:
·    il numero progressivo assegnato al diploma;
·    il numero del diploma e del relativo anno di stampa (i numeri dei diplomi ed i relativi anni di stampa devono figurare anche sui “Registri di carico e scarico dei diplomi” tenuti sia dalle scuole che dagli Uffici scolastici provinciali);
·    le generalità del licenziato (nome, cognome, data e luogo di nascita);  
·    studente interno ovvero privatista;
·    la data di conferimento del diploma;
·    la votazione complessiva espressa in decimi;
·    le generalità della persona alla quale viene consegnato il diploma (all’atto della consegna tale  persona deve essere invitata a controllare l’esattezza dei dati apposti sul diploma);
·    la qualità di colui/ei che ritira il diploma avendone titolo (genitore, ecc.);
·    gli estremi di un valido documento di identità o di riconoscimento del ricevente (art. 35 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445);
·    la data di consegna del diploma (quale riportata anche sul retro del diploma medesimo);
·    la firma per esteso del ricevente (per ricevuta).

Il registro dei diplomi ed il registro di carico e scarico, da tenere costantemente aggiornati, hanno un tempo di conservazione illimitato. È responsabilità dei dirigenti scolastici la custodia dei diplomi e la tenuta di detti registri.


Compilazione del diploma
·    Il nome del diplomato deve precedere il cognome;
·    la votazione complessiva e la data di conferimento del diploma (che è la data di chiusura della sessione d’esame) devono essere riportate in lettere;
·    il Presidente della commissione deve apporre sul diploma la propria firma, per esteso, dopo che siano stati ivi indicati (tra parentesi), a stampa o a stampatello, il suo nome e cognome. Nel caso in cui i diplomi non siano disponibili all’atto della chiusura della relativa sessione, il Presidente medesimo delega, per iscritto, alla firma dei diplomi medesimi il dirigente scolastico della scuola sede d'esame; in tale evenienza, la dizione prestampata sul diploma “Il Presidente della Commissione” deve essere preceduta da un “per” e, sotto, occorre indicare, a stampa o a stampatello, in colonna “Il Dirigente Scolastico” e, tra parentesi, il suo nome e cognome.
In caso di eventuali errori di compilazione, se rilevati prima della consegna al candidato, il diploma deve essere annullato con doppia barratura obliqua, apposta con inchiostro indelebile, accompagnata dalla scritta “ANNULLATO” e dal taglio, con asportazione, degli angoli (comprensivi della cornice che delimita il diploma) superiore sinistro (angolo questo opposto a quello ove figura la bandiera U.E.) ed inferiore destro (prestare attenzione a non tagliare l’altro angolo inferiore dove è stampato il numero del diploma e l’anno di stampa).   
Il diploma può essere annullato esclusivamente nel caso in cui non sia stato già rilasciato all’interessato; diversamente è consentita, a cura degli Uffici scolastici provinciali, solo la rettifica dei dati errati. Non possono essere rilasciati duplicati dei  diplomi.

Rilascio certificati
A coloro che ne faranno richiesta, i dirigenti scolastici potranno rilasciare certificati debitamente numerati e registrati nell’apposito Registro dei certificati e degli attestati.
Il Miur, a tale proposto, ha predisposto un modello di certificato recante indicazione:
·    delle lingue straniere oggetto di prove d’esame;
·    dello strumento musicale oggetto di prova d’esame;
Agli alunni con disabilità che non conseguono la licenza è rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è titolo per l’iscrizione e per la frequenza delle classi successive ai soli fini del riconoscimento dei crediti formativi validi anche per l’accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione.



Documentazione da inviare all’U.S.P. competente
Al termine di ciascuna sessione d’esame, dopo la predisposizione e firma di tutti i diplomi, viene inviato all’Ufficio scolastico provinciale, con apposita nota a firma dei dirigenti scolastici:
·    un unico elenco dei licenziati con indicazione, per ciascuno di questi, del numero del diploma predisposto e del relativo anno di stampa;
·    un unico elenco dei diplomi non compilati in quanto eccedenti il fabbisogno. Questi diplomi sono conservati dalle scuole;
·    la segnalazione del fabbisogno presunto per il nuovo anno scolastico. A tal fine si terrà conto del numero dei diplomi non utilizzati giacenti presso la scuola;
·    un unico elenco dei diplomi eventualmente annullati, con apposita distinta recante indicazione del numero di ciascun diploma e del relativo anno di stampa. I diplomi annullati vengono uniti a tale distinta e consegnati a mano; della avvenuta ricezione farà fede un verbale, in duplice copia, recante indicazione del loro numero quale rilevato con apposito conteggio. Il verbale viene datato e sottoscritto da chi consegna e da chi riceve.

Diplomi dell’anno scorso non utilizzati

I diplomi in uso fino all’anno scorso e non utilizzati in quanto eccedenti il fabbisogno devono essere restituiti, a mano e con nota di trasmissione a firma dei dirigenti scolastici, agli Uffici scolastici provinciali, con indicazione del loro numero complessivo. Della avvenuta ricezione farà fede un verbale di consegna, in duplice copia, recante indicazione del loro numero quale rilevato con apposito conteggio. Il verbale viene datato e sottoscritto da chi consegna e da chi riceve.
La restituzione dei diplomi agli Uffici scolastici provinciali e l’acquisizione di questi viene puntualmente annotata, dalle scuole e dai detti Uffici, sui propri registri di carico e scarico.