Agenzia delle Entrate: soppressione dei codici tributo “2120” e “3859”
Con la Risoluzione n. 279/E del 10 novembre 2009 l’Agenzia delle Entrate, considerato che, ad oggi, il maggior versamento effettuato a titolo di acconto non compensato è conguagliato nel saldo dell’imposta, ha provveduto alla soppressione dei seguenti codici tributo...
Con la Risoluzione n. 279/E del 10 novembre 2009 l’Agenzia delle Entrate, considerato che, ad oggi, il maggior versamento effettuato a titolo di acconto non compensato è conguagliato nel saldo dell’imposta, ha provveduto alla soppressione dei seguenti codici tributo:
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“2120” - “IRES – utilizzo in compensazione del credito d’imposta – articolo 10, comma 2, d.l. 185/2008”;
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“3859” - “IRAP – utilizzo in compensazione del credito d’imposta – articolo 10, comma 2, d.l. 185/2008”.
Ricordiamo che l’articolo 10, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, ha previsto la riduzione di tre punti percentuali dell’acconto Ires ed Irap, dovuto per il periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto.
Il comma 2, ha previsto che ai contribuenti, che alla data di entrata in vigore del suddetto decreto avevano già provveduto per intero al pagamento dell’acconto, competeva un credito di imposta da utilizzare in compensazione.
Con la Risoluzione 476/E del 09/12/2008 sono stati istituiti i codici tributo “2120” e “3859” per consentire, attraverso il “modello F24”, la fruizione del suddetto credito d’imposta.
Ora l’Agenzia delle Entrate, per le ragioni di cui sopra, ne ha disposto la soppressione.