Attività di educazione fisica, motoria e sportiva nelle scuole secondarie di primo e secondo grado: linee guida ed indicazioni operative
Con la nota prot. n. 5510 del 10 novembre 2009 il Miur ha trasmesso le linee guida e le indicazioni operative in merito all’attività di educazione fisica, motoria e sportiva nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, che fanno seguito alle prime indicazioni già fornite con nota prot. n. 5163 del 16 ottobre 2009.
Con la nota prot. n. 5510 del 10 novembre 2009 il Miur ha trasmesso le linee guida e le indicazioni operative in merito all’attività di educazione fisica, motoria e sportiva nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, che fanno seguito alle prime indicazioni già fornite con nota prot. n. 5163 del 16 ottobre 2009.
In considerazione dei tempi che sono stati necessari per la definizione delle intese, il termine del 30 novembre, precedentemente fissato per comunicare gli elenchi delle scuole che avranno costituito il Centro sportivo scolastico, è differito al 15 dicembre 2009.
Il Miur, con la suddetta nota, anticipa i criteri di utilizzo delle ore aggiuntive di avviamento alla pratica sportiva, contenuti nell’accordo stipulato il 5 novembre 2009 tra Miur e Organizzazioni sindacali del comparto scuola abilitate alla contrattazione decentrata nazionale, e che saranno formalizzati con la sottoscrizione del C.C.N.I. che avverrà nel corso del prossimo incontro.
L’accordo con le OO.SS., chiarisce il Miur, è stato preceduto da un monitoraggio sull’utilizzo, nell’anno scolastico 2008/2009, delle somme destinate al pagamento delle ore aggiuntive che ha consentito di scorporare la quota del complessivo fondo contrattuale di 90.000.000 di euro che le scuole hanno utilizzato per le ore aggiuntive di avviamento alla pratica sportiva, da quella riferita alla sostituzione dei docenti assenti.
Gli esiti della rilevazione hanno evidenziato, sul piano nazionale, lo svolgimento di attività per 1.158.401 ore con una spesa pari a circa 52.500.000 euro.
L’intesa prevede:
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la destinazione alle ore di avviamento alla pratica sportiva di una quota di risorse predefinita per consentire alle scuole di disporre di un parametro di riferimento per la propria programmazione;
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la quantificazione di tale quota di risorse in una somma pari a 60.000.000 di euro cui vanno aggiunti altri 642.000 euro destinati alla retribuzione dei coordinatori provinciali di educazione fisica;
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ogni scuola viene posta in condizioni di pari opportunità per esprimere una programmazione delle attività, potendo contare su un budget da calcolare moltiplicando la quota capitaria per il numero dei docenti di educazione fisica presenti nell’organico di diritto del corrente anno scolastico. Tale quota capitaria ammonta a 3.000 euro annui;
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l’erogazione della somma spettante a ciascuna scuola è peraltro subordinata all’effettiva progettazione delle attività che debbono essere inserite nel piano dell’offerta formativa secondo l’ordinario procedimento previsto per la sua elaborazione;
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in mancanza di specifico progetto inserito nel P.O.F. non sarà erogato il finanziamento e ciò comporterà economie che saranno utilizzate secondo quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro;
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le scuole che hanno in carico i coordinatori provinciali di educazione fisica riceveranno un finanziamento aggiuntivo di 6.000 euro per la retribuzione di tale figura professionale.
Quindi, l’erogazione dei finanziamenti è subordinata alla programmazione delle attività e perciò consegue e non precede la sua elaborazione, per cui resta ferma la necessità di costituire i Centri sportivi scolastici.
Poiché ogni attività organizzata può comportare la necessità di prestazioni lavorative da parte di soggetti diversi dagli attori principali (docenti di educazione fisica), le risorse finanziarie specifiche non possono avere destinatari diversi da quelli cui la normativa contrattuale ha destinato le somme. Ogni ulteriore eventuale prestazione svolta da personale diverso dai docenti di educazione fisica potrà essere eventualmente supportata da risorse finanziarie ascrivibili ad altre fonti ed in particolare al fondo di istituto destinato proprio a supportare le prestazioni, autonomamente deliberate dalle scuole nei modi e nelle forme previste, svolte nell’erogazione dell’offerta formativa.
Qualora il budget previsto per le ore di avviamento alla pratica sportiva dovesse eventualmente rivelarsi insufficiente a coprire le progettualità espresse da quale singola scuola, il fondo di istituto, utilizzato secondo gli accordi decentrati di sede, potrà essere fonte concorrente di finanziamento.
Su altri profili della questione, quale principalmente gli aspetti strettamente tecnici delle attività sportive, saranno presto impartite ulteriori istruzioni.