Confermato: niente IRPEF per le eccellenze

I bonus assegnati agli studenti per gli ottimi risultati ottenuti a scuola fuoriescono della sfera di applicazione dell’Irpef, a differenza degli incentivi economici erogati per sostenere specifiche attività di studio.

I bonus assegnati agli studenti per gli ottimi risultati ottenuti a scuola fuoriescono della sfera di applicazione dell’Irpef, a differenza degli incentivi economici erogati per sostenere specifiche attività di studio.

Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 280/E del 25 novembre 2009, con la quale ha rivisto l’orientamento precedentemente espresso dalla risoluzione n. 156/E del 12 giugno 2009, con la quale aveva stabilito che i riconoscimenti economici attribuiti agli studenti meritevoli costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Ora, dopo il riesame della materia, in base alle indicazioni fornite dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, e facendo seguito a quanto già dichiarato con un comunicato diffuso il 28 ottobre scorso, l’Agenzia delle Entrate precisa che i benefici di tipo economico, riconosciuti agli studenti che conseguono livelli di eccellenza nell’ambito scolastico, non assumono rilevanza né ai fini della tassazione né ai fini degli adempimenti del sostituto d’imposta, in quanto non riconducibili né all’articolo 50, lett. c), del TUIR né in alcuna delle categorie reddituali individuate dall’articolo 6 del TUIR. Infatti, gli incentivi economici previsti dal decreto legislativo n. 262/2007 puntano a valorizzare la qualità e ad incentivare la prosecuzione dei percorsi di istruzione verso livelli sempre più alti, non essendo quindi finalizzati alla frequenza di corsi di istruzione.